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Ordinanza 167/2000 ECLI:IT:COST:2000:167 Generato dall'IA

Constitutional Court remands case due to abrogation of the decree-legge governing extraordinary administration.

Numero d'incarto Ordinanza 167/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of the case to the Court of Cassation for a new evaluation. The Court of Cassation had raised a constitutional question regarding the lack of revocatory action against unlimited liability partners in extraordinary administration proceedings. However, the decree-legge cited by the lower court was subsequently abrogated and replaced by new legislation. Consequently, the Court deemed it necessary to remand the matter to the lower judiciary to assess the issue under the updated legal framework.

Regesto Legislator

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Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26: When the specific legislative provision cited in a constitutional question is subsequently abrogated and replaced by new law, the Court of Justice must remand the case to the lower court for a fresh evaluation under the current statutory regime.

Parole chiave

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extraordinary administration revocatory action unlimited liability partners abrogation of decree remittal of case revoca del fallimento amministrazione speciale del fallimento impresa in difficoltà

Disposizioni normative citate

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Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il
decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26
1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito in legge, con modificazioni, con legge 3 aprile 1979, n.
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
2-bis e sostituito dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art.
art. 24 della Costituzione
diritto del creditore, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, di perseguire il proprio debitore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione; che si è costituita in giudizio la Achille Lauro Lines S.r.l.
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Ordinanza 409/2006
Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenges to bankruptcy restructuring rules allowing creditor actions during administration. The court rejects arguments that such measures violate equality and economic freedom principles.
Ordinanza 456/2006
Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding the start date for revocatory actions in insolvency proceedings. The court rejects the claim that the new start date violates constitutional principles. The decision upholds the legislative choice to align the start date with the opening decree. The court finds the measure reasonable and consistent with insolvency law principles. The ruling clarifies that revocation does not create new claims but restores original ones. This ensures equal treatment of creditors in the insolvency process.
Ordinanza — n. 1581/2024 — snciv
Cassation court dismisses appeal regarding prescription interruption and digital signature validity. The court rejects the claim that a counterclaim interrupted the statute of limitations and finds the digital signature valid. The appeal is inadmissible due to lack of causal link between claims and a valid digital signature. The court dismisses the appeal and orders the appellant to pay costs.
Ordinanza — n. 1000/2026 — snciv
Court dismisses appeal against insurance companies regarding procedural costs allocation in bankruptcy litigation.
Ordinanza — n. 34615/2025 — snciv
Court dismisses appeals for lack of notification proof, ruling failure to submit relata renders recourse inadmissible.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), promosso con ordinanza emessa il

24 novembre 1998 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dalla Achille Lauro Lines S.r.l. in amministrazione straordinaria contro Montalbetti Bruna ed altri, iscritta al n. 170 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n. 13 dell'anno 1999; Visti gli atti di costituzione della Achille Lauro Lines S.r.l. in amministrazione straordinaria e della Finadan S.p.a.; Udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 2000 il giudice relatore Annibale Marini; Udito l'avvocato Michele Roma per la Finadan S.p.a.;

Ritenuto che, nel corso di un giudizio avente ad oggetto la revocatoria fallimentare delle vendite poste in essere dai soci illimitatamente responsabili di società assoggettate ad amministrazione straordinaria, la Corte di cassazione, con ordinanza del 24 novembre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 203 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), richiamato dall'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito in legge, con modificazioni, con legge 3 aprile 1979, n. 95, "in quanto non consente, nei confronti dei soci a responsabilità illimitata di società assoggettata ad amministrazione straordinaria, tutela revocatoria per gli atti di disposizione dagli stessi posti in essere successivamente all'inizio della procedura concorsuale";

che la Corte rimettente, premessa la sicura inapplicabilità alle vendite in oggetto dell'art. 44 della legge fallimentare che dispone la inefficacia rispetto ai creditori di tutti gli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento, osserva che, in base al combinato disposto dell'art. 203 della stessa legge e dell'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, la revocatoria fallimentare, di cui all'art. 67 del regio decreto n. 267 del 1942, è esperibile anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili di società assoggettata ad amministrazione straordinaria, limitatamente tuttavia agli atti di disposizione compiuti anteriormente alla dichiarazione dello stato di insolvenza ed alla conseguente apertura della procedura concorsuale nei confronti della società; che l'esclusione della tutela revocatoria per gli atti di disposizione posti in essere successivamente all'inizio della procedura concorsuale sarebbe - ad avviso della Corte rimettente - priva di ragionevolezza, per la maggiore gravità di tali atti rispetto a quelli compiuti anteriormente, ed inoltre lesiva del

diritto del creditore, tutelato dall'art. 24 della Costituzione, di perseguire il proprio debitore per ottenere l'adempimento dell'obbligazione; che si è costituita in giudizio la Achille Lauro Lines S.r.l. in amministrazione straordinaria, attrice nel giudizio a quo concludendo per l'accoglimento della questione; che si è altresì costituita la Finadan S.p.a., convenuta nel medesimo giudizio, la quale ha concluso per la declaratoria di infondatezza della questione, sull'assunto, essenzialmente, della non comparabilità della disciplina dell'amministrazione straordinaria con quella del fallimento, quanto agli strumenti di tutela del ceto creditorio; che in prossimità dell'udienza pubblica entrambe le parti hanno depositato fuori termine memoria congiunta con allegata documentazione;

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione il decreto-legge n. 26 del 1979 è stato abrogato, ad eccezione del solo art. 2-bis e sostituito dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274);

che è pertanto opportuno restituire gli atti al giudice a quo, affinché proceda ad una nuova valutazione della rilevanza della questione alla luce del mutato quadro normativo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 maggio 2000. Il Presidente: Mirabelli Il redattore: Marini Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 31 maggio 2000. Il direttore della cancelleria: Di Paola