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Sentenza 130/2000 ECLI:IT:COST:2000:130 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed because regional law was partially promulgated, removing the contested provisions and ending the case matter.

Numero d'incarto Sentenza 130/2000
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the subject matter of the constitutional challenge ceased due to the partial promulgation of the regional law. The State Commissioner argued the law violated constitutional articles regarding equality and social rights, but the Regional President issued a new law omitting the specific contested articles. The Court ruled that the unitary nature of promulgation means the omitted provisions can never take effect, thereby depriving the lawsuit of its object.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7, commi 2 e 3 della legge regionale siciliana del 1998; When a law is partially promulgated omitting the contested provisions, the subject matter of the constitutional challenge ceases because the omitted parts can never acquire efficacy.

Parole chiave

Generato dall'IA
partial promulgation cessation of subject matter unitary promulgation constitutional challenge omitted provisions regional law legal efficacy rendita di invalidità retroattiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
Art. 38 Cost.
Art. 97 Cost.
sentenza n. 6 del 2000
da ultimo, sentenza n. 6 del 2000).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 6 del 2000
da ultimo, sentenza n. 6 del 2000).
Generato dall'IA
Sentenza 376/1994
Italian Constitutional Court declares unconstitutional a Sicilian law banning pension bonus stacking without minimum income safeguards.
Sentenza 516/2000
Italian Constitutional Court declares unconstitutional a regional law prohibiting pension benefit stacking without a minimum income floor.
Sentenza 46/2018
Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to multiple alternative interpretations and lack of logical connection. The court ruled the question inadmissible because it was based on multiple alternative hermeneutical options, substantially alternative, investing provisions in part distinct, leaving the Court to choose which interpretation is the one founding the constitutional doubt to be finally scrutinized. In addition, for the absence of a logical-legal subordination link even between the qualifications (as tax or tax payment) of the challenged levy, declared on a plane of substantial equality. Furthermore, because, even from the perspective of the tax nature of the levy, the remitter did not clarify whether such nature of the contribution imposed by the Region is to be presumed by him because of its destination to the regional budget for social purposes or to the State budget, as provided for by paragraph 487 of article 1 of law n. 147 of 2013, thereby also incurring in a defect of motivation on the manifest unfoundedness of the question.
Sentenza 401/1996
Constitutional challenge to regional severance pay calculation rules dismissed for lack of discrimination. The court upheld the regional law's inclusion of contingency allowances in severance calculations. The decision rejected claims of unequal treatment between public and private sector employees. The ruling affirmed legislative discretion in defining public administration personnel rights. The court found no constitutional violation in the specific severance computation method. The judgment maintains the regional regulation's validity regarding severance pay. The decision clarifies the scope of regional legislative authority in personnel matters.
Ordinanza — n. 22390/2023 — snciv
Court dismisses appeal on public servant severance pay prescription, ruling it starts from employment termination, not liquidation date.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, commi 2 e 3,

della legge della Regione Siciliana, approvata il 24 dicembre 1998,

recante "Soppressione e liquidazione degli enti economici regionali

AZASI, EMS, ESPI", promosso con ricorso del Commissario dello Stato

per la Regione Siciliana, notificato il 2 gennaio 1999, depositato in

Cancelleria il 12 successivo ed iscritto al n. 1 del registro ricorsi

1999;

Udito nell'udienza pubblica del 21 marzo 2000 il giudice relatore

Riccardo Chieppa;

Udito l'avvocato dello Stato Giancarlo Mandò per il Presidente

del Consiglio dei Ministri.

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (r. ric.

n. 1 del 1999), il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana

ha sollevato in via principale questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 7

della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il

24 dicembre 1998 (Soppressione e liquidazione degli enti economici

regionali AZASI, EMS, ESPI), per violazione degli artt. 3, 38 e 97

della Costituzione.

La normativa impugnata, si osserva nel ricorso, persegue la

finalità di eliminare il contenzioso pendente innanzi all'autorità

giudiziaria instaurato nei confronti di ex dipendenti EMS per il

recupero di somme indebitamente erogate, relative alla indennità una

tantum di cui al comma 1 dello stesso art. 7, percepita da detti ex

dipendenti, che, in epoca successiva al percepimento, avevano

richiesto ed ottenuto dall'I.N.P.S. un trattamento pensionistico di

anzianità o di vecchiaia. In particolare, il comma 2 dell'art. 7

prevede, in contrasto con le decisioni al riguardo emesse dal giudice

del lavoro, la cumulabilità della citata indennità una tantum con

il successivo trattamento previdenziale di anzianità o di vecchiaia,

mentre il comma 3 dispone che la previsione contenuta nell'art. 9,

primo comma, della legge regionale 10 agosto 1984, n. 46 - che

disciplina i criteri di applicazione delle opzioni per il diritto ad

usufruire della indennità - deve intendersi nel senso che si

prescinde dalla posizione contributiva dell'interessato ai fini del

raggiungimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, fermi

restando i requisiti dei 60 anni di età e del limite dei dieci anni

previsto dalla stessa legge.

Rileva il ricorrente che è principio generale dell'ordinamento

che misure assistenziali disposte in favore dei lavoratori, quale

incentivo all'anticipato abbandono dell'attività lavorativa per

agevolare processi di riconversione industriale, cessino al momento

del conseguimento del diritto alla pensione, mentre l'avere previsto,

a distanza di anni, la cumulabilità dell'indennità con il

successivo trattamento previdenziale, in presenza di un uniforme

orientamento giurisprudenziale in senso contrario, assumerebbe, da

una parte, il carattere di un'elargizione non giustificata, che

snatura le finalità dell'istituto stesso, dall'altro, di sanatoria

non sorretta da alcun interesse pubblico preminente. Sanatoria che,

peraltro, non troverebbe fondamento nella finalità di agevolare la

liquidazione degli enti economici, in quanto dalla definizione,

finora positiva per l'amministrazione, dei giudizi in corso potrebbe

derivare un cospicuo vantaggio economico.

2. - Con memoria depositata nell'imminenza della udienza,

l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente

della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge

20 gennaio 1999, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999) omettendo la previsione

di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 7 impugnati, con conseguente

cessazione della materia del contendere.

Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato,

in riferimento agli artt. 3, 38 e 97 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 2 e 3

dell'art. 7 della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana

il 24 dicembre 1998 (Soppressione e liquidazione degli enti economici

regionali AZASI, EMS, ESPI).

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di

promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione

Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge

regionale 20 gennaio 1999, n. 5, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Regione Siciliana n. 4 del 23 gennaio 1999).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si

esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al

testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente

la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede

di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia,

privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v.,

da ultimo, sentenza n. 6 del 2000).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del

contendere del presente giudizio.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso

indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 10 maggio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola