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Ordinanza 176/1999 ECLI:IT:COST:1999:176 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Art. 409 CPP as procedural stasis is a factual issue, not a constitutional violation.

Numero d'incarto Ordinanza 176/1999
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 409 of the Code of Criminal Procedure manifestly unfounded. The Judge for Preliminary Investigations argued that the law failed to allow ordering the prosecutor to record an accused's name in the criminal records register, citing violations of equality and mandatory prosecution principles. The Court rejected this, ruling that the alleged procedural deadlock was merely a factual problem between offices rather than a lack of legal framework, as the judge already possesses the power to order such registration regardless of the prosecutor's stance.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 112 Cost.; The Court holds that a procedural impasse between judicial and prosecutorial offices constitutes a factual issue, not a constitutional violation of equality or mandatory prosecution, when the statutory framework already grants the judge the requisite power to resolve the matter.

Parole chiave

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constitutional question unfounded mandatory prosecution principle equality before the law procedural stasis judge for preliminary investigations criminal records register prosecutor's discretion permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
all'art. 335 cod. proc. pen; b) tra coloro che si trovano in una
Art. 112 Cost.
che violato sarebbe anche l'art. 112 della Costituzione, in
Art. 26 comma 2 legge 87/1953
Art. 9 comma 2 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 409 cod. proc. pen
costituzionale dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui non
art. 112 della Costituzione
che violato sarebbe anche l'art. 112 della Costituzione, in
art. 335 cod. proc. pen
all'art. 335 cod. proc. pen; b) tra coloro che si trovano in una
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 409 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1998

dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di

Venezia, iscritta al n. 533 del registro ordinanze 1998 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie

speciale, dell'anno 1998.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 aprile 1999 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Venezia, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di

archiviazione di un procedimento penale relativo ad un esposto

presentato "per una muretta pericolante antistante gli anagrafici

2303 e 2304 di Venezia/Castello", ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui non

prevede che il giudice per le indagini preliminari possa ordinare al

pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato

il nome della persona che sia da considerare indiziata;

che il rimettente, dopo aver riferito di aver già fissato la

camera di consiglio con la partecipazione della persona offesa ma non

della persona sottoposta alle indagini, "in quanto non rientra nei

poteri del GIP né ordinare al Pubblico Ministero di iscrivere il

nome di una persona nel registro delle notizie di reato né tanto

meno citarla direttamente quale indagata attribuendole una qualifica

che formalmente non riveste", ha rilevato che la denunciata carenza

normativa si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e

con quello di obbligatorietà della azione penale;

che, quanto al primo profilo, il giudice a quo ritiene si

determini disparità di trattamento: a) tra il soggetto cui sia

attribuibile il reato nel procedimento contro ignoti, rispetto al

soggetto cui sia parimenti attribuibile il reato, ma del quale il

pubblico ministero non voglia inscriverne il nome nel registro di cui

all'art. 335 cod. proc. pen; b) tra coloro che si trovano in una

identica situazione, "a seconda che la loro posizione venga esaminata

da un Pubblico Ministero anziché da un altro"; disparità, queste,

ancor più evidenti nella ipotesi in cui il giudice non ritenga di

disporre l'archiviazione, giacché mentre nel primo caso può essere

fissata la camera di consiglio, nel secondo si verifica una "impasse

procedurale a tutto vantaggio dell'indiziato";

che violato sarebbe anche l'art. 112 della Costituzione, in

quanto "nei casi in esame, col suo comportamento, il Pubblico

Ministero ad libitum vanifica totalmente il potere-dovere di

controllo del giudice per le indagini preliminari";

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Considerato che, sotto l'apparenza di una questione di legittimità

costituzionale, il giudice a quo in realtà si limita a prospettare

una problematica di mero fatto, frutto di un contrasto tra uffici e

tale da generare una patologica stasi del procedimento, la cui causa

generatrice non ha nulla a che vedere con la supposta carenza di un

quadro normativo che, al contrario, si presenta adeguato ed

esauriente;

che, infatti, non può in alcun modo revocarsi in dubbio la

circostanza che, a prescindere dal "tipo" di archiviazione richiesta

dal pubblico ministero, spetti in ogni caso al giudice il potere ove

nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle

indagini di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter

accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione nel registro

di cui all'art. 335 cod. proc. pen. del nominativo del soggetto cui

il reato sia a quel momento da attribuire;

che la questione proposta deve pertanto essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 409 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal

giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 maggio 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola