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Ordinanza 44/1998 ECLI:IT:COST:1998:44 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil procedure articles on equality grounds.

Numero d'incarto Ordinanza 44/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Articles 669-ter and 669-quater of the Civil Procedure Code manifestly unfounded and inadmissible. The Judge of Peace argued these articles violated the principle of equality by creating a procedural burden for parties in peace court cases. The Court rejected this, citing prior precedent that affirmed the reasonableness of excluding jurisdiction over precautionary measures from the peace court to ensure procedural uniformity.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 669-ter, 669-quater c.p.c.: The Court holds that the exclusion of the peace judge from issuing precautionary measures is reasonable and does not violate the principle of equality, as it ensures the uniformity of the precautionary procedure.

Parole chiave

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principle of equality procedural uniformity peace court jurisdiction precautionary measures manifestly unfounded constitutional review civil procedure code risoluzione del conflitto giurisdizionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
- in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questioni di
Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
- in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questioni di
art. 669-ter cod. proc. civ
concernente l'art. 669-ter cod. proc. civ., anche con riferimento
art. 669-quater cod. proc. civ
corso di causa ex art. 669-quater cod. proc. civ.;

Giurisprudenza citata

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Ordinanza n. 63 del 1997
Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 63 del 1997, ha
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 669-ter e

669-quater del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 13 marzo 1997 dal giudice di pace di Aversa sul ricorso

proposto da Belluomo Saverio ed altri contro il Condominio "Parco

Vassallo" di Aversa, iscritta al n. 552 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che il giudice di pace di Aversa, con ordinanza emessa il

13 marzo 1997, nel corso di un procedimento cautelare in cui era

stato richiesto un provvedimento d'urgenza ante causam, ha sollevato

- in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questioni di

legittimità costituzionale degli artt. 669-ter e 669-quater del

codice di procedura civile, nella parte in cui escludono la

competenza del giudice di pace ad emettere provvedimenti cautelari,

rispettivamente ante causam e in corso di causa, allorché egli sia

competente per il merito, devolvendo al pretore le relative

attribuzioni;

che, a parere del rimettente, le norme impugnate risulterebbero,

in parte qua, lesive del principio di eguaglianza per l'asserito

aggravio dell'iter processuale a cui andrebbero incontro le parti di

un giudizio di competenza del giudice di pace;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha

chiesto dichiararsi la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che questa Corte, con ordinanza n. 63 del 1997, ha

dichiarato la manifesta infondatezza di analoga questione,

concernente l'art. 669-ter cod. proc. civ., anche con riferimento

all'art. 3 della Costituzione, muovendo dalla constatazione sia della

struttura del procedimento cautelare uniforme, sia della peculiarità

della competenza del giudice di pace;

che, in tale occasione, la ragionevolezza della esclusione di

competenza cautelare - ora nuovamente denunciata - è stata

affermata, proprio in ragione dell'unitarietà del modulo procedurale

di cui trattasi, anche con riguardo ai provvedimenti da emettersi in

corso di causa ex art. 669-quater cod. proc. civ.;

che, peraltro, tale ultimo profilo non è rilevante nel giudizio

a quo;

che, conseguentemente, la prima questione va dichiarata

manifestamente infondata mentre la seconda va dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 669-ter del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice

di pace di Aversa con l'ordinanza in epigrafe;

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 669-quater del codice di

procedura civile, contestualmente sollevata dallo stesso giudice in

riferimento all'art. 3 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Ruperto

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 5 marzo 1998.

Il cancelliere: Fruscella