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Ordinanza 315/1998 ECLI:IT:COST:1998:315 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to Civil Procedure Code's duty of recusal for judges who granted urgent interim measures.

Numero d'incarto Ordinanza 315/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 51 of the Civil Procedure Code manifestly unfounded. The Court of Accounts argued that judges who granted urgent interim measures should be recused from the subsequent merits trial to ensure impartiality, citing criminal law precedents. However, the Court rejected this, noting that interim proceedings do not involve a substantive evaluation of the case and lack the identity of res judicata required to extend criminal recusal rules to civil jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 24, secondo comma, della Costituzione; Art. 51 del codice di procedura civile: The duty of recusal does not extend to judges who granted urgent interim measures because such proceedings do not constitute a substantive evaluation of the case.

Parole chiave

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duty of recusal interim measures judicial impartiality right to defense substantive evaluation res judicata identity constitutional question dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 24, secondo comma, della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Art. 51 del codice di procedura civile
dell'art. 51 del codice di procedura civile per contrasto con l'art.
Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 26, secondo comma
art. 51 cod. proc. civ
legittimità costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 326 del 1997
(sentenza n. 326 del 1997; successivamente, per la manifesta
Ordinanza n. 193 del 1998
infondatezza, vedi ordinanza n. 193 del 1998);
Sentenza n. 432 del 1995
particolare con la sentenza n. 432 del 1995), in relazione al
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51 del codice

di procedura civile promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1997

dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione

Siciliana, nel giudizio di responsabilità a carico di Cardella

Francesco ed altri, iscritta al n. 848 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima

serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 1 luglio 1998 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per

la regione Siciliana - nel corso di un giudizio di responsabilità

amministrativa nei confronti di taluni presunti responsabili di danno

erariale - ha sollevato, con ordinanza del 4 giugno 1997 (iscritta al

r.o. n. 848 del 1997), questione di legittimità costituzionale

dell'art. 51 del codice di procedura civile per contrasto con l'art.

24, secondo comma, della Costituzione;

che il giudice a quo - premesso che alcuni componenti del

collegio chiamato a giudicare sul merito della controversia hanno

fatto parte, in precedenza, del collegio investito del reclamo

proposto dal Procuratore regionale avverso il provvedimento con il

quale il giudice designato ai sensi dell'art. 5 del d.-l. 15 novembre

1993, n. 453 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo

della Corte dei conti), convertito, con modificazioni, nella legge 14

gennaio 1994, n. 19, aveva revocato il sequestro conservativo

concesso, a suo tempo, dal Presidente della Sezione nei confronti di

taluni dei convenuti - dubita della conformità a Costituzione della

disposizione censurata "laddove limita il dovere di astensione del

giudice alle ipotesi di previa conoscenza della causa in altro grado

del processo e non anche nel caso in cui egli ne abbia conosciuto per

aver adottato un provvedimento d'urgenza nella fase cautelare";

che, ad avviso del rimettente, le considerazioni formulate dalla

giurisprudenza costituzionale nell'ambito del processo penale (ed in

particolare con la sentenza n. 432 del 1995), in relazione al

concetto della c.d. "forza della prevenzione" ed alla sua incidenza

negativa sul principio di terzietà del giudice, possono trasfondersi

nel campo del processo civile, "le cui norme sono direttamente

applicabili al processo contabile";

che, difatti, la concessione di un provvedimento cautelare non

può - secondo l'ordinanza - prescindere dall'esistenza di una prova

indiziaria, così come l'accertamento del fumus boni iuris,

"attenendo a circostanze afferenti al merito della futura

controversia", impone una valutazione "contenutistica" ai fini della

concessione o meno del provvedimento richiesto;

che, pertanto, la mancata previsione del dovere di astensione per

il giudice "che abbia già conosciuto dei fatti di causa in una fase

precedente a quella di merito...rischia di compromettere i principi

del giusto processo e di imparzialità del giudice", comportando, di

conseguenza, la lesione del diritto di difesa salvaguardato dall'art.

24, comma secondo, della Costituzione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo "che la Corte dichiari inammissibile e non fondata la

questione sollevata" dalla Sezione giurisdizionale rimettente.

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di ritenere,

nell'ambito del processo civile, non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 51 cod. proc. civ. nella parte

in cui non impone l'obbligo di astensione al giudice della causa di

merito che abbia concesso un provvedimento d'urgenza ante causam

(sentenza n. 326 del 1997; successivamente, per la manifesta

infondatezza, vedi ordinanza n. 193 del 1998);

che, a tal riguardo, sono state evidenziate, tra le altre

ragioni, la non estensibilità alla giurisdizione civile della

giurisprudenza formatasi sul processo penale e, soprattutto,

l'assenza di identità di res iudicanda tra il giudizio di merito ed

il giudizio espresso sulla domanda cautelare;

che, inoltre, proprio in riferimento a quest'ultimo giudizio, si

è ritenuto che lo stesso non porta ad esprimere una "valutazione

contenutistica", ma lascia "assolutamente irrisolto il quesito circa

l'esito finale del giudizio", in quanto non "anticipa affatto la

decisione del merito, mirando solo a tutelare temporaneamente un

preteso diritto, onde salvaguardarlo dal pregiudizio grave ed

irreparabile, ravvisato sulla base di una valutazione provvisoria e

di semplice verosimiglianza";

che potendosi estendere la sopra evidenziata ratio decidendi alla

situazione segnalata dall'ordinanza di rimessione, la questione di

costituzionalità sollevata dal giudice a quo - non trovando supporto

in argomenti o profili che non siano stati già oggetto di esame da

parte di questa Corte - va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 51 del codice di procedura civile,

sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dalla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per

la regione Siciliana con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 22 luglio 1998.

Il cancelliere: Fruscella