Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 296/1998 ECLI:IT:COST:1998:296 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional challenge to legal holiday term suspension regarding civil jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza 296/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible, ruling that the lower court's interpretation of the law was incorrect. The Appellate Court argued that the legal holiday term suspension did not apply to the special jurisdiction of the Commissioner for the liquidation of civil rights because the relevant deadline was substantive rather than procedural. The Court rejected this distinction, holding that the broad wording of the statute encompasses all jurisdictions interacting with public administration, thereby upholding the suspension of terms.

Regesto Legislator

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Art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742; Artt. 3 e 24 della Costituzione: La sospensione dei termini nel periodo feriale si applica a tutti i casi in cui la possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico rimedio per far valere un suo diritto, indipendentemente dalla natura formale del termine o dalla distinzione tra giurisdizioni ordinarie e speciali.

Parole chiave

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sospensione termini processuali periodo feriale giurisdizione speciale diritto di difesa uguaglianza sostanziale commissario usi civici legge 742/1969 ferie esecutive

Disposizioni normative citate

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Art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
- dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei
Art. 3 della Costituzione
violazione dell'art. 3 Cost., ed ancor più incide sul diritto di
Art. 24 della Costituzione
difesa, con violazione dell'art. 24 Cost., quando, come nel caso, la
Art. 15, quarto comma del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332
quello previsto dall'art. 15, quarto comma, del regio decreto 26
Art. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
art. 3 Cost
violazione dell'art. 3 Cost., ed ancor più incide sul diritto di
art. 24 Cost
difesa, con violazione dell'art. 24 Cost., quando, come nel caso, la

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale, n. 255 del 1987
Corte costituzionale, n. 49 del 1990
Corte costituzionale, n. 380 del 1992
Corte costituzionale, n. 268 del 1993
Corte costituzionale, n. 73 del 1970
Corte costituzionale, n. 398 del 1989
Corte costituzionale, n. 133 del 1993
Corte costituzionale, n. 46 del 1995
Corte costituzionale, n. 278 del 1987
Corte di Cassazione, sez. un., 13 dicembre 1973, n. 3378
Corte di Cassazione, sez. un., 15 marzo 1975, n. 1004
Corte di Cassazione, sez. un., 12 dicembre 1988, n. 6760
Corte di Cassazione, 19 luglio 1990, n. 7409
Corte di Cassazione, 28 maggio 1991, n. 6041
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 7

ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo

feriale), promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1997 dalla Corte

d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra il comune di

Ussita e MA.CO.GE. S.r.l., iscritta al n. 810 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1998 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che la Corte d'appello di Roma - sezione speciale per gli

usi civici, con ordinanza del 3 aprile 1997, pervenuta il 5 novembre

1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini

processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non dispone che

la sospensione dei termini nel periodo feriale si applichi anche a

quello previsto dall'art. 15, quarto comma, del regio decreto 26

febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento di esecuzione

della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi

civici del Regno), per la proposizione, avanti il Commissario per la

liquidazione degli usi civici, dell'opposizione al progetto di

affrancamento dei diritti di uso civico;

che il giudice rimettente ritiene che il termine sancito dal

citato art. 15, quarto comma, del r.d. n. 332 del 1928 sia un termine

sostanziale, e non processuale, essendo previsto per la proposizione

di un'azione giudiziaria, e che, comunque, quella del Commissario per

la liquidazione degli usi civici sia una giurisdizione speciale, come

sarebbe dimostrato dal fatto che le questioni relative al riparto di

attribuzioni fra tale organo ed il giudice ordinario sono risolte con

regolamento di giurisdizione e non di competenza;

che, in tal modo, la sospensione dei termini prevista dalla legge

n. 742 del 1969 non potrebbe applicarsi al giudizio a quo in quanto

prevista soltanto per i termini processuali e nell'ambito dei soli

giudizi avanti le giurisdizioni ordinarie ed amministrative;

che, così interpretato, l'art. 1 della legge n. 742 del 1969

risulterebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione,

dato che, essendo l'istituto della sospensione dei termini

processuali in periodo feriale nato dall'esigenza di assicurare un

periodo di riposo agli avvocati e procuratori legali, la mancata

applicazione dello stesso al termine per proporre opposizione contro

il progetto di liquidazione degli usi civici "comporta una disparità

di trattamento fra titolari di medesime posizioni giuridiche, con

violazione dell'art. 3 Cost., ed ancor più incide sul diritto di

difesa, con violazione dell'art. 24 Cost., quando, come nel caso, la

possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare l'unico

rimedio per far valere il suo diritto, essendo evidente che tale

possibilità, per la brevità del termine, è fortemente limitata

dalla difficoltà di avvalersi dell'opera del difensore nel periodo

destinato al riposo degli avvocati";

che, d'altra parte, non vi sarebbero preminenti ragioni a tutela

di altri valori costituzionali, tali da giustificare la rigorosa

osservanza del termine de quo;

che, a conforto della propria tesi, la Corte d'appello richiama

diverse pronunce della Corte costituzionale, con le quali è stato

dichiarato illegittimo l'art. 1 della legge n. 742 del 1969 in

fattispecie analoghe (sentenze n. 40 del 1985, n. 255 del 1987, n.

278 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992);

che nel giudizio avanti la Corte costituzionale non si è

costituita alcuna parte, né è intervenuto il Presidente del

Consiglio del ministri.

Considerato che la questione verte sulla legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione

- dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei

termini processuali nel periodo feriale), nella parte in cui non

dispone che la sospensione feriale, prevista per i "termini

processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle

amministrative"; si applichi anche al termine previsto dall'art. 15,

quarto comma, del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332

(Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 16 giugno

1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici del Regno) per la

proposizione, avanti il Commissario per la liquidazione degli usi

civici, dell'opposizione al progetto di affrancamento dei diritti di

uso civico;

che, secondo il giudice a quo al termine previsto dalla norma

impugnata non può applicarsi la sospensione feriale, per due motivi:

a) perché sarebbe di tipo sostanziale (cioè previsto, a pena di

decadenza, per la proposizione di un'azione) e non processuale (cioè

relativo agli adempimenti previsti all'interno di un giudizio già

iniziato); b) perché si riferirebbe ad un processo avanti una

giurisdizione speciale, quale sarebbe quella del Commissario per gli

usi civici;

che, quanto al primo argomento, la Corte costituzionale si è

ripetutamente pronunciata su fattispecie analoghe, dichiarando che la

sospensione feriale dei termini deve applicarsi a tutti i casi in cui

la "possibilità di agire in giudizio costituisca per il titolare

l'unico rimedio per far valere un suo diritto" e, quindi, anche ai

termini previsti per la proposizione di un'azione, al di là del

richiamo formalistico all'una o all'altra categoria di termini (cfr.

le sentenze n. 255 del 1987, n. 49 del 1990, n. 380 del 1992, n. 268

del 1993), e a partire dal 1990 anche la giurisprudenza della Corte

di cassazione include nella nozione di termine processuale, ai fini

della sospensione feriale, quello entro il quale deve essere proposta

l'azione giudiziaria (v. Cass., 19 luglio 1990, n. 7409; Cass., 28

maggio 1991, n. 6041);

che, quanto al secondo argomento, la natura della giurisdizione

del Commissario per gli usi civici non ha formato specificamente

oggetto delle pronunce della Corte costituzionale - pur se non sono

mancati alcuni accenni in proposito (v. le sentenze n. 73 del 1970,

n. 398 del 1989, n. 133 del 1993, n. 46 del 1995) -, né sembra

potersi affermare con univoca certezza alla luce della giurisprudenza

ordinaria (v. Cass., sez. un., 13 dicembre 1973, n. 3378; Cass., sez.

un., 15 marzo 1975, n. 1004; Cass., sez. un., 12 dicembre 1988, n.

6760) e della dottrina, anche perché "la distinzione tra

giurisdizioni ordinarie e speciali non trova fondamento in esplicite

determinazioni di diritto positivo; essa è delineata dalla dottrina

e dalla giurisprudenza" ed "il criterio discretivo..., già in

passato d'ardua determinazione, è divenuto, in seguito all'entrata

in vigore della Costituzione repubblicana, ancora più incerto,

avendo questa esteso alle giurisdizioni speciali preesistenti alcuni

dei caratteri che si consideravano propri di quella ordinaria" (cfr.

la sentenza di questa Corte n. 278 del 1987);

che, peraltro, stante la lata dizione della norma impugnata, che

dispone la sospensione feriale dei termini "relativi alle

giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative", è possibile

ritenere già ricompresa in queste ultime - almeno ai fini della

sospensione dei termini - anche la giurisdizione del Commissario per

gli usi civici, la quale - benché sia diversa da quelle tipiche ed

abbia ad oggetto diritti soggettivi - riguarda rapporti generalmente

intercorrenti con la pubblica amministrazione.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742

(Sospensione dei termini processuali nel periodo feriale), sollevata,

in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte

d'appello di Roma - sezione speciale per gli usi civici, con

ordinanza del 3 aprile 1997.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1998.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1998.

Il cancelliere: Malvica