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Ordinanza 242/1998 ECLI:IT:COST:1998:242 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal code article regarding judge impartiality after prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 242/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 34, paragraph 2 of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The Tribunal of Rovereto argued that a judge who rejects a co-defendant's request for leniency cannot later try the other co-defendant due to potential bias. However, the Court ruled that since a prior 1997 decision already addressed identical issues, no new arguments were presented to warrant a different outcome.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: When an identical constitutional question has already been examined and declared inadmissible, subsequent identical questions are likewise inadmissible without new relevant arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question judge impartiality co-defendant leniency repeated challenge Criminal Procedure Code Italian Constitutional Court conformità costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, second comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale
art. 444 cod. proc. pen
applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 331 del 1997
Sentenza n. 306 del 1997
Sentenza n. 307 del 1997
Sentenza n. 308 del 1997
Sentenza n. 371 del 1996
sentenza n. 371 del 1996, in quanto il tribunale, nel respingere la
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22

novembre 1996 dal Tribunale di Rovereto, iscritta al n. 682 del

registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998, il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che con ordinanza del 22 novembre 1996 il Tribunale di

Rovereto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a svolgere le funzioni di giudice del

dibattimento per il giudice che abbia respinto la richiesta di

applicazione della pena avanzata ai sensi dell'art. 444 cod. proc.

pen. da un correo dell'imputato sottoposto al suo giudizio per i

medesimi reati;

che, ad avviso del remittente, nella fattispecie ricorrerebbero

le medesime ragioni che hanno indotto questa Corte a pronunciare la

sentenza n. 371 del 1996, in quanto il tribunale, nel respingere la

richiesta di applicazione della pena avanzata dal coimputato,

avrebbe espresso una valutazione di responsabilità, sia pure

incidentale, sui fatti contestati, che potrebbe condizionare il suo

successivo giudizio nei confronti dell'altro concorrente nei

medesimi reati;

che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

infondata.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione

oggetto del presente giudizio, questa Corte, con la sentenza n. 331

del 1997 ha dichiarato inammissibile identica questione di

costituzionalità, rinviando alle sue pronunce nn. 306, 307 e 308 del

1997 per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del

giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di

incompatibilità e chiarendo che "se la forza pregiudicante si

sprigioni non da una sentenza, ma, come si assume essere avvenuto nel

caso di specie, da un'ordinanza adottata in un procedimento diverso

(di custodia cautelare nei confronti del correo ovvero di reiezione

della richiesta di applicazione della pena) lo strumento di tutela

non può essere ravvisato in ulteriori sentenze additive sull'art.

34, ma deve essere ricercato nell'area degli istituti

dell'astensione e della ricusazione, anch'essi preordinati alla

salvaguardia della terzietà del giudice";

che l'ordinanza in epigrafe non introduce nuovi profili ed

argomentazioni rispetto a quelli già esaminati da questa Corte, tali

da indurre a diverso avviso;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Rovereto con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Milana

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.

Il cancelliere: Milana