Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 159/1998 ECLI:IT:COST:1998:159 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to lack of specific grounds in the referring order.

Numero d'incarto Ordinanza 159/1998
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 452, paragraph 2 of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The referring court raised the issue solely based on legislative inaction following a 1994 precedent, without providing specific reasons for doubt or demonstrating a violation of constitutional principles. The Court ruled that mere legislative inertia cannot substitute the required 'terms and reasons' for a constitutional challenge under Article 1 of the Constitutional Law of 1948.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1; Art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: A constitutional question is inadmissible if the referring order lacks specific grounds of doubt and fails to demonstrate a violation of constitutional principles, as mere legislative inertia cannot substitute the required terms and reasons.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible legislative inertia terms and reasons constitutional question Criminal Procedure Code referendum order specific grounds of doubt diritto di essere sentito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio
Art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87
motivi" (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) della proposta
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 442 del 1994
costituzionale, nella sentenza n. 442 del 1994, nel dichiarare
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 15

luglio 1997 dal tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico

di Sanna Giuseppe ed altro, iscritta al n. 744 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44,

prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 15 luglio 1997 il tribunale di

Sassari ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 452,

comma 2, cod. proc. pen., nella parte in cui subordina l'adozione del

giudizio abbreviato, nell'ambito e in prosecuzione di quello

direttissimo, al consenso del pubblico ministero;

che il giudice rimettente, contestualmente revocando una propria

precedente e contraria ordinanza, solleva la questione osservando che

il legislatore non ha, a tutt'oggi, provveduto a rivedere la

disciplina del giudizio abbreviato, nonostante che la Corte

costituzionale, nella sentenza n. 442 del 1994, nel dichiarare

inammissibili - perché implicanti scelte e interventi normativi -

diverse questioni di costituzionalità sul tema del consenso

dell'accusa quale presupposto della adozione del rito speciale,

avesse formulato una esplicita sollecitazione nel senso di una

riforma legislativa, accompagnata dal rilievo che la perdurante

inerzia legislativa avrebbe imposto alla Corte una riconsiderazione

della questione;

Considerato che la presente questione di costituzionalità è

sollevata esclusivamente sull'assunto che il legislatore non ha dato

seguito all'invito a provvedere alla riforma del giudizio abbreviato,

contenuto nella sentenza n. 442 del 1994;

che l'ordinanza di rimessione, infatti, non indica alcuna ragione

di dubbio sulla costituzionalità della norma impugnata, limitandosi

a richiamare i parametri costituzionali senza motivare circa la loro

violazione;

che, non risultando dall'ordinanza di rinvio i "termini ed i

motivi" (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87) della proposta

questione di costituzionalità - non surrogabili dal mero rilievo

dell'inerzia del legislatore rispetto a una precedente sollecitazione

di questa Corte -, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non

manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio

1948, n. 1);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25

della Costituzione, dal tribunale di Sassari, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 maggio 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola