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Ordinanza 416/1997 ECLI:IT:COST:1997:416 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure article on fine conversion for missing defendants.

Numero d'incarto Ordinanza 416/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 660 of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The Pretore of Brescia argued that the article violated constitutional principles by treating irrecoverable fines differently for missing versus present defendants. The Court ruled that the matter falls exclusively under the jurisdiction of the supervision judge and that the lower court lacked the authority to decide on the conversion of fines.

Regesto Legislator

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Art. 660 c.p.p.; Art. 26 comma 2 legge 87/1953: The question of constitutionality is inadmissible when the lower court is not the competent body to apply the contested norm or when the proceedings do not require a decision on the specific issue.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility criminal procedure code article 660 fine conversion insolvency irreperible defendant supervision judge jurisdiction constitutional review competence missing prisoner execution pena pecuniaria non riscuotibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 660 del codice di procedura penale
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice
Art. 3 della Costituzione
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una
Artt. 27 e 112 della Costituzione
con gli artt. 27 e 112 della Costituzione, giacché produce di
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una
art. 112 della Costituzione
con l'art. 112 della Costituzione, in quanto tanto la richiesta

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni unite della Corte di cassazione
Sezioni unite della Corte di cassazione, nel dirimere il precedente
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 dicembre 1996

dal pretore di Brescia nel procedimento penale a carico di Minelli

Gianfranco, iscritta al n. 89 del registro ordinanze 1997 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1997;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 novembre 1997 il giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Brescia, dopo aver rilevato che le

Sezioni unite della Corte di cassazione, nel dirimere il precedente

contrasto sul punto, hanno affermato che la conversione delle pene

pecuniarie per insolvibilità del condannato non può aver luogo in

ipotesi di irreperibilità del medesimo, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice di procedura

penale, nella parte in cui, appunto, non consente la conversione

delle pene pecuniarie non recuperate per insolvibilità del

condannato nel caso in cui quest'ultimo risulti irreperibile;

che a parere del giudice a quo la norma impugnata si porrebbe in

contrasto:

con l'art. 3 della Costituzione, in quanto determina una

disparità di trattamento tra chi non si sottrae alla esecuzione

della pena e chi si è reso irreperibile, generando al tempo stesso

un trattamento deteriore per il condannato irreperibile destinatario

di un ordine di carcerazione, rispetto al condannato a pena

pecuniaria ugualmente irreperibile;

con gli artt. 27 e 112 della Costituzione, giacché produce di

fatto una sospensione sine die della esecuzione della pena, in

ragione di una scelta libera e insindacabile del condannato;

con l'art. 112 della Costituzione, in quanto tanto la richiesta

che il procedimento di conversione finiscono per essere condizionati

da circostanze eteroprocessuali che rendono l'uno e l'altra di fatto

discrezionali;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione si dichiarata non fondata;

Considerato che la competenza a provvedere in ordine alla

conversione delle pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità del

condannato spetta, in via esclusiva, al magistrato di sorveglianza,

sicché solo quest'ultimo organo è chiamato a fare applicazione

della norma oggetto di impugnativa;

che, d'altra parte, come emerge dalla stessa ordinanza di

rimessione, gli atti sono stati nella specie trasmessi alla

cancelleria del giudice dell'esecuzione al limitato "fine di

reiterare le ricerche per il rintraccio del condannato", con l'ovvia

conseguenza che il giudice a quo non risulta investito di alcun

giudizio né è tenuto ad adottare alcuna decisione rispetto alla

quale sola potrebbe profilarsi il pur dedotto nesso di

pregiudizialità costituzionale;

che, pertanto, la questione proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 660 del codice di procedura

penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 27 e 112 della

Costituzione, dal pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 dicembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola