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Ordinanza 358/1997 ECLI:IT:COST:1997:358 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding judge incompatibility after prior ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 358/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because an identical issue was already resolved in 1991. The Tribunal of Patti raised the question regarding a judge's inability to participate in a trial after rejecting an indictment request and forwarding files to the prosecutor. The Court ruled that since the illegality of the relevant procedural code article was previously established, this new challenge is manifestly inadmissible.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26, comma 2, l. 87/1953; Art. 9, comma 2, norme integrative: When an identical constitutional question has already been decided, a subsequent identical question must be declared manifestly inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible identical question constitutional question prior ruling judge incompatibility procedural code repetitive litigation dubbi sull'imparzialità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, l. 87/1953
Art. 9, comma 2, norme integrative

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 502 del 1991
sentenza n. 502 del 1991, con la quale è stata dichiarata
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20

settembre 1996 dal tribunale di Patti, nel procedimento penale a

carico di Materia Antonino, iscritta al n. 1359 del registro

ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;

Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Antonino

Materia, su eccezione della difesa dell'imputato, il tribunale di

Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale

del giudice che abbia respinto la richiesta di archiviazione e che,

nella successiva camera di consiglio, abbia inviato gli atti al

pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, ex art. 409,

comma 5, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma,

24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della

Costituzione;

Considerato che identica questione è stata già decisa con

sentenza n. 502 del 1991, con la quale è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini

preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui

all'art. 409, comma 5, dello stesso codice;

che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo

comma, 24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo

comma, della Costituzione, dal Tribunale di Patti, con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola