Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding judge incompatibility after prior ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because an identical issue was already resolved in 1991. The Tribunal of Patti raised the question regarding a judge's inability to participate in a trial after rejecting an indictment request and forwarding files to the prosecutor. The Court ruled that since the illegality of the relevant procedural code article was previously established, this new challenge is manifestly inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 2, l. 87/1953; Art. 9, comma 2, norme integrative: When an identical constitutional question has already been decided, a subsequent identical question must be declared manifestly inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20
settembre 1996 dal tribunale di Patti, nel procedimento penale a
carico di Materia Antonino, iscritta al n. 1359 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 1997 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Antonino
Materia, su eccezione della difesa dell'imputato, il tribunale di
Patti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale
del giudice che abbia respinto la richiesta di archiviazione e che,
nella successiva camera di consiglio, abbia inviato gli atti al
pubblico ministero per la formulazione dell'imputazione, ex art. 409,
comma 5, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3, primo comma,
24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo comma, della
Costituzione;
Considerato che identica questione è stata già decisa con
sentenza n. 502 del 1991, con la quale è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa
partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale che abbia emesso l'ordinanza di cui
all'art. 409, comma 5, dello stesso codice;
che, pertanto, la questione ora riproposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo
comma, 24, secondo comma, 25, 27, secondo comma, e 101, secondo
comma, della Costituzione, dal Tribunale di Patti, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 21 novembre 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola