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Ordinanza 299/1997 ECLI:IT:COST:1997:299 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to bank check revocation notification rules as constitutionally valid.

Numero d'incarto Ordinanza 299/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 9, paragraph 2 of Law No. 386/1990 manifestly unfounded. The Pretore of Enna argued that requiring postal notification for bank check revocation violated the principle of free judicial conviction under Articles 13 and 25 of the Constitution. The Court rejected this, ruling that judicial practice already establishes that such notification does not create binding proof, allowing judges to consider other evidence.

Regesto Legislator

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Art. 13, Art. 25, comma 2, Cost.; The requirement to notify the revocation of bank check authorization via registered mail does not violate the principle of free judicial conviction, as judicial practice confirms such notification is not binding proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
bank check authorization revocation notification free judicial conviction binding proof constitutional question penal procedure postal regulation autorizzazione ad agire

Disposizioni normative citate

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Art. 13 Cost.
Art. 25, comma 2 Cost.
Art. 9, comma 2, Legge 15 dicembre 1990, n. 386
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2,
Art. 26, comma 2, Legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, comma 2, Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2,

della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria

degli assegni bancari), promossi con n. 2 ordinanze emesse l'11

luglio ed il 20 giugno 1996 dal pretore di Enna nei procedimenti

penali a carico di Gloria Angelo Maria e di Giordano Salvatore

iscritte ai nn. 1078 e 1106 del registro ordinanze 1996 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - prima serie speciale - n.

42 dell'anno 1996;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali per il reato di

emissione di assegni senza autorizzazione, il pretore di Enna, con

due ordinanze di identico contenuto rispettivamente emesse l'11

luglio e il 20 giugno 1996, ha sollevato, in riferimento agli artt.

13 e 25, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9, comma 2, della legge 15 dicembre 1990, n.

386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), nella

parte in cui, rinviando al regolamento postale, prevede che la revoca

dell'autorizzazione ad emettere assegni bancari sia comunicata con

lettera raccomandata o con telegramma e che tale revoca produca

effetti nei confronti del traente dal momento della ricezione;

che a parere del giudice rimettente la norma si porrebbe in

contrasto con gli artt. 13 e 25, secondo comma, Cost., "determinando

una violazione dei principi che regolano la prova penale che delle

predette norme costituzionali costituiscono attuazione", in quanto

viene a creare una prova "vincolata" in contrasto con il libero

convincimento del giudice;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

manifestamente infondata;

Considerato che i giudizi, per l'identità delle questioni, vanno

riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il reato di emissione di assegni bancari successivamente

all'intervenuta revoca della c.d. convenzione di "chèques" è punito

a titolo di dolo, consistente nella consapevolezza da parte

dell'agente di emettere l'assegno in difetto dell'autorizzazione

perché revocata;

che secondo giurisprudenza della Corte di cassazione, ai fini

della configurabilità del reato in questione è necessario che la

revoca venga debitamente portata a conoscenza del destinatario, e la

relazione di notifica della raccomandata non ha valore di presunzione

assoluta né di prova "vincolata" da far valere in contrasto con il

libero convincimento del giudice, ben potendo questi considerare

anche ogni altro elemento di prova (testimonianze, documenti,

presunzioni) circa l'effettiva conoscenza della revoca;

che il giudice a quo - in presenza di più interpretazioni

possibili della norma impugnata - è tenuto a seguire quella conforme

a Costituzione;

che il presupposto interpretativo da cui muove il giudice

rimettente appare erroneo, con la conseguenza che la sollevata

questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, della

legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari), sollevata, in riferimento agli artt. 13 e 25,

secondo comma, della Costituzione, dal pretore di Enna con le

ordinanze di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola