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Ordinanza 268/1997 ECLI:IT:COST:1997:268 Generato dall'IA

Constitutional review dismissed due to the Government's withdrawal of the appeal against the Umbria regional law.

Numero d'incarto Ordinanza 268/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional review process extinguished following the Government's formal withdrawal of its appeal. The President of the Council of Ministers had challenged the Umbria regional law regarding commercial urban planning, arguing violations of Article 127 of the Constitution concerning voting majorities. The Court ruled that the process ended because the Government renounced the lawsuit after the Regional Council revoked the contested deliberation.

Regesto Legislator

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Art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: il processo di legittimità costituzionale si estingue per rinunzia del ricorrente quando questo dichiara di non voler procedere con il ricorso.

Parole chiave

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constitutional review government withdrawal process extinguishment regional law Article 127 Constitution voting majority Umbria region approvazione del regolamento

Disposizioni normative citate

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Art. 127, comma 3 e 4, della Costituzione
che nel ricorso si deduce la violazione dell'art. 127, commi
Art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
processo ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, delle norme integrative
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della regione

Umbria, riapprovata il 3 giugno 1996 (Prime norme di urbanistica

commerciale), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei

Ministri notificato il 21 giugno 1996, depositato in cancelleria il

28 successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1996;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che, con ricorso notificato il 21 giugno 1996, il

Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge regionale

dell'Umbria (Prime norme di urbanistica commerciale) riapprovata il 3

giugno 1996 con parziali modifiche, rispetto a quella approvata nella

seduta del 1 aprile 1996, oggetto di rinvio da parte del Governo;

che nel ricorso si deduce la violazione dell'art. 127, commi

terzo e quarto, della Costituzione avendo il Consiglio regionale

riapprovato la delibera impugnata (da ritenersi "non nuova") con

maggioranza semplice anziché assoluta, limitandosi ad apportare

parziali e circoscritte modifiche rispetto all'originario testo

oggetto del rinvio;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, dato atto che nel

frattempo il consiglio regionale dell'Umbria con delibera del 2

dicembre 1996, n. 277 ha revocato la delibera impugnata, ha

dichiarato con atto notificato al Presidente del consiglio regionale

ed a quello della Giunta dell'Umbria, di rinunciare al ricorso;

Considerato che va conseguentemente dichiarata l'estinzione del

processo ai sensi dell'art. 25, ultimo comma, delle norme integrative

per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto per rinunzia il processo relativo al giudizio di

legittimità costituzionale promosso, con il ricorso indicato in

epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei Ministri avverso la legge

della regione Umbria (Prime norme di urbanistica commerciale)

riapprovata il 3 giugno 1996.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola