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Ordinanza 229/1997 ECLI:IT:COST:1997:229 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to prosecutor's right to retry case before original judge.

Numero d'incarto Ordinanza 229/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 23 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The prosecutor had re-initiated proceedings before a judge previously declared incompetent, prompting the court to rule that the prosecutor is not obligated to transfer the case to a different judge. The Court held that such procedural abuses, which cause only temporary paralysis without internal sanctions, fall outside the scope of constitutional review and must be resolved through judicial organization laws.

Regesto Legislator

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Art. 23, comma 1, c.p.p.; Art. 25, 112 Cost.: The prosecutor is not bound to transfer proceedings to a different judge after a declaration of incompetence, and constitutional courts do not review procedural paralysis absent internal sanctions.

Parole chiave

Generato dall'IA
prosecutorial discretion judicial competence procedural paralysis constitutional review scope criminal procedure code competenza del pubblico ministero inosservanza delle norme sulla competenza limiti della competenza

Disposizioni normative citate

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Art. 23, comma 1, c.p.p.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1,
Art. 25 Cost.
Art. 112 Cost.
Art. 28 c.p.p.
stabilisce l'art. 28 del codice di procedura penale, bensì un
Art. 178, lett. b), c.p.p.
decreto di citazione, ai sensi dell'art. 178, lettera b), del codice

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 76/1993
Ordinanza n. 255/1995
Ordinanza n. 182/1992
Ordinanza n. 253/1991
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 22

febbraio 1996 dal pretore di Melfi, sezione distaccata di Rionero in

Vulture, nel procedimento penale a carico di Placido Michele,

iscritta al n. 573 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale,

dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 febbraio 1997 il giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di Placido

Michele, chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 572 del

codice penale davanti al pretore di Melfi, sezione distaccata di

Rionero in Vulture, con decreto di citazione del pubblico ministero

della procura della Repubblica presso il tribunale di Melfi, in data

4 maggio 1992, il pretore dichiarava la propria incompetenza per

materia, con sentenza del 24 febbraio 1994, e in ossequio alla

sentenza di questa Corte, n. 76 del 1993, ordinava la trasmissione

degli atti allo stesso pubblico ministero, rilevando la competenza

del tribunale di quella città;

che il pubblico ministero, con decreto di citazione del 9 giugno

1994, rinviava nuovamente a giudizio il Placido davanti al pretore di

Melfi, sezione distaccata di Rionero in Vulture, in ordine al

medesimo reato;

che il difensore dell'imputato sollevava eccezione di

illegittimità costituzionale, e il pretore promuoveva giudizio

incidentale relativo all'art. 23, comma 1, del codice di procedura

penale, in riferimento agli artt. 25 e 112 della Costituzione;

che, ad avviso del rimettente, non è possibile, nel caso in

esame, sollevare conflitto di competenza dinanzi alla Corte di

cassazione, dal momento che esso non riguarda due giudici, come

stabilisce l'art. 28 del codice di procedura penale, bensì un

giudice e una parte (il pubblico ministero) che ha reiterato l'azione

penale in modo difforme da quanto indicato dal giudice nella

sentenza;

che, in tale ipotesi, non potrebbe dichiararsi la nullità del

decreto di citazione, ai sensi dell'art. 178, lettera b), del codice

di procedura penale, avendo il pubblico ministero legittimamente

esercitato i propri poteri, in quanto libero di riproporre l'azione

penale o di presentare richiesta di archiviazione;

che la Corte costituzionale ha sì modificato la disposizione con

la sentenza n. 76 del 1993 senza però stabilire alcun obbligo per il

pubblico ministero di esercitare l'azione penale dinanzi al giudice

in precedenza indicato come competente;

che simili situazioni si verificherebbero con maggior frequenza

nelle sedi di cui alla tabella II allegata al decreto del Presidente

della Repubblica n. 449 del 1988, vale a dire in quegli uffici ove la

procura della Repubblica svolge funzioni presso il tribunale e la

pretura;

che la mancanza di un obbligo per il pubblico ministero di

promuovere l'azione penale davanti all'ufficio indicato nella

sentenza dichiarativa dell'incompetenza violerebbe gli artt. 25 e 112

della Costituzione, perché il titolare dell'accusa sarebbe libero di

scegliersi il giudice, disattendendo la statuizione giudiziale

relativa alla competenza, con l'effetto di paralizzare l'azione

penale, data l'impossibilità per il giudice di procedere nel

giudizio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

l'infondatezza della questione.

Considerato che la sentenza della Corte costituzionale n. 76 del

1993 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23,

comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui dispone

che, quando il giudice del dibattimento dichiara con sentenza la

propria incompetenza per materia ordina la trasmissione degli atti al

giudice competente, anziché al pubblico ministero presso

quest'ultimo;

che il diritto vivente, quale si ricava dalla costante

giurisprudenza della Corte di cassazione, è nel senso che il

pubblico ministero non può non prendere atto della decisione del

giudice in ordine alla competenza e adeguarvisi;

che le situazioni di abuso del processo, qual è quella da cui

trae origine la questione in esame, quando restano confinate

all'interno delle situazioni patologiche che generano la paralisi

processuale, non sono suscettibili di apprezzamento in sede di

giudizio di costituzionalità (v. ordinanze nn. 255 del 1995, 182 del

1992 e 253 del 1991), ma - per essere prive di sanzioni interne al

processo - danno luogo a problemi risolubili soltanto nell'ambito

delle leggi di ordinamento giudiziario;

che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente

infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 23, comma 1, del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 25 e 112 della Costituzione, dal

pretore di Melfi, sezione distaccata di Rionero in Vulture, con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Malvica

Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.

Il cancelliere: Malvica