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Ordinanza 219/1997 ECLI:IT:COST:1997:219 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to building law fines lacking extinction upon prior conviction. The court rejects the claim that the law violates constitutional principles. The decision relies on legislative discretion regarding penalty limits. The court cites previous rulings to confirm the issue is unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 219/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 38 of the 1985 Building Law manifestly unfounded. A prosecutor challenged the law's provision that fines do not extinguish a prior criminal conviction for building violations, arguing it violated Article 3 of the Constitution. The Court rejected this, citing its own 1988 and 1995 precedents which established that the legislature has discretion to set penalty limits and that building condonations are distinct from amnesty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; The legislature possesses the discretion to determine the temporal limits of a cause for extinction of a crime in relation to the status of the criminal action, and a prior final conviction does not preclude the application of building law penalties without extinguishing the penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question of illegality building law penalties extinction of criminal liability prior final conviction legislative discretion Article 3 Constitution manifestly unfounded estinzione del debito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo
Art. 26, second comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 369 del 1988
che la Corte, con sentenza n. 369 del 1988, ha già dichiarato
sentenza n. 427 del 1995
successiva sentenza n. 427 del 1995;
ordinanze nn. 294 e 137 del 1996
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38, terzo

comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), come richiamato dall'art. 39 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica) e dall'art. 1 del d.l. 27 (recte: 25) marzo 1996,

n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei

lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza

emessa il 4 maggio 1996 dal pretore di Lecce nel procedimento penale

a carico di Arnesano Antonio ed altra, iscritta al n. 743 del

registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per violazioni

edilizie a carico di Antonio Arnesano e Maria Pascali, il pretore di

Lecce, con ordinanza del 4 maggio 1996 (r.o. n. 743 del 1996), ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38,

terzo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di

controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e

sanatoria delle opere edilizie), come richiamato dall'art. 39 della

legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica) e dall'art. 1 del d.l. 27 (recte: 25) marzo 1996,

n. 154 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei

lavori pubblici e dell'edilizia privata) - in vigore all'epoca della

emissione della ordinanza di rimessione - nella parte in cui non

prevede, in caso di versamento della oblazione da parte di soggetto

nei cui confronti sia già intervenuta una sentenza definitiva di

condanna per abusi edilizi, oltre alla concessione dei benefici

previsti dalla norma stessa, anche l'estinzione della pena, mentre la

oblazione interamente corrisposta da soggetto imputato, ai sensi del

secondo comma della stessa disposizione, estingue il reato;

che, ad avviso del giudice a quo, sarebbe violato l'art. 3 della

Costituzione per intrinseca contraddittorietà e sostanziale

irragionevolezza della norma;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che

ha concluso per la infondatezza della questione.

Considerato che il richiamo all'art. 1 del d.l. n. 154 del 1996

deve intendersi non rettamente operato, in quanto la citata

disposizione non contiene alcun riferimento alla disciplina

censurata;

che la Corte, con sentenza n. 369 del 1988, ha già dichiarato

non fondata la medesima questione, ponendo in rilievo la diversità

di situazioni in cui si trovano, da una parte, i soggetti imputati

durante il procedimento penale e, dall'altra, i soggetti condannati,

a seguito di sentenza definitiva, nonché la non riconducibilità del

condono edilizio nella sfera dell'amnistia, ribadita anche nella

successiva sentenza n. 427 del 1995;

che la stessa Corte ha ripetutamente sottolineato la

discrezionalità del legislatore nel fissare, una volta individuata

una causa estintiva del reato, i limiti temporali di essa in

relazione allo status dell'azione penale (v. ordinanze nn. 294 e 137

del 1996);

che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili nuovi rispetto

a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque, suscettibili di

indurre a diverso avviso, sicché la questione deve essere dichiarata

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 38, terzo comma, della legge 28 febbraio

1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività

urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere

edilizie), come richiamato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,

n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore

di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1997.

Il cancelliere: Fruscella