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Ordinanza 188/1997 ECLI:IT:COST:1997:188 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to civil procedure rule allowing licensed legal practitioners before peace courts.

Numero d'incarto Ordinanza 188/1997
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 82 of the Civil Procedure Code manifestly unfounded. The referring judge argued that allowing licensed legal practitioners to act before peace courts created an unreasonable disparity compared to their status before higher courts. The Court ruled that the professional regulations governing these practitioners apply uniformly across all judicial levels, ensuring consistent technical defense standards regardless of court hierarchy.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 24 della Costituzione; Art. 82, terzo comma, c.p.c.: The requirement for legal representation before peace courts does not violate constitutional rights when professional regulations permit licensed practitioners to act at all judicial levels with equal qualification.

Parole chiave

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constitutional question legal practitioners peace courts right to defense professional regulations judicial hierarchy civil procedure code patrocinio non autorizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 3 della Costituzione
Art. 24 della Costituzione
Art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo
Art. 8 dell'Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore (regio d.-l. 27 novembre 1933, n. 1578)
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 82 cod. proc. civ
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo

comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa

il 30 agosto 1996 dal pretore di Milano nel procedimento civile

vertente tra CMT di G.A. Romeo C. s.n.c. e TAMLEASING s.p.a. in

liquidazione, iscritta al n. 1207 del registro ordinanze 1996 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 agosto 1996 nel corso di un

giudizio civile nel quale in calce all'atto di citazione la parte

aveva conferito la procura ad un praticante procuratore iscritto

nell'apposito registro ed abilitato al patrocinio nei procedimenti

pretorili, il pretore di Milano ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura

civile (nel testo sostituito con l'art. 20 della legge 21 novembre

1991, n. 374), nella parte in cui, stabilendo che davanti al pretore

le parti debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore

legalmente esercente, fa "salvi i casi in cui la legge dispone

altrimenti", consentendo così ai praticanti procuratori, dopo un

anno dalla iscrizione nel registro tenuto dal consiglio dell'ordine

degli avvocati, di esercitare il patrocinio davanti alle preture del

distretto, secondo quanto prevede l'art. 8 dell'Ordinamento delle

professioni di avvocato e procuratore (regio d.-l. 27 novembre 1933,

n. 1578);

che il pretore di Milano ritiene che ai praticanti procuratori

abilitati non sia consentito il patrocinio dinanzi al giudice di pace

(istituito con la legge 21 novembre 1991, n. 374), patrocinio invece

in precedenza ammesso dinanzi al conciliatore;

che, ad avviso del giudice rimettente, sarebbe irragionevole ed

in contrasto con il diritto di difesa tecnica (artt. 3 e 24 della

Costituzione) la norma che consente ai praticanti procuratori legali,

a ciò abilitati, la rappresentanza e difesa processuale nei giudizi

civili davanti al pretore, che è un giudice superiore, mentre la

medesima facoltà non sarebbe prevista davanti al giudice di pace che

ha competenze inferiori.

Considerato che il presupposto interpretativo delineato dal giudice

rimettente, secondo il quale il praticante procuratore abilitato al

patrocinio davanti alle preture non sarebbe legittimato a difendere

davanti al giudice di pace, è inesatto. Difatti l'art. 82 cod. proc.

civ., nello stabilire, per i procedimenti attribuiti alla competenza

del giudice di pace, che le parti possono stare in giudizio

personalmente nelle cause il cui valore non eccede un milione di lire

(primo comma), richiede negli altri casi il ministero o l'assistenza

di un difensore (secondo comma), indicando solo la funzione tecnica

ma non la qualifica del soggetto abilitato a svolgerla, che risulta

invece dalla disciplina dell'ordinamento professionale;

che anche per il patrocinio davanti al giudice di pace trova

applicazione l'art. 8 del regio d.-l. n. 1578 del 1933, che consente,

temporaneamente, ai praticanti procuratori iscritti da un anno

nell'apposito registro il patrocinio dinanzi alle preture del

distretto; difatti si deve ritenere che tale disposizione,

interpretata in coerenza con la finalità di raccordare la

qualificazione professionale richiesta per la difesa tecnica con il

livello di competenza del giudice, ammetta gli stessi praticanti

procuratori al patrocinio dinanzi al giudice di pace, in continuità,

tra l'altro, con quanto in precedenza previsto per la rappresentanza

e difesa dinanzi al giudice conciliatore, cui la nuova figura si è

sostituita;

che, venendo meno la premessa interpretativa dalla quale il

giudice rimettente deduce la irragionevole diversità di trattamento

nella determinazione della idoneità alla difesa tecnica dei

praticanti procuratori, la questione sollevata deve essere dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura

civile (nel testo sostituito con l'art. 20 della legge 21 novembre

1991, n. 374), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola