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Ordinanza 409/1996 ECLI:IT:COST:1996:409 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court declares inadmissible a constitutional question regarding the pre-trial judge's role in summary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza 409/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged provision had already been ruled unconstitutional in a prior decision. The pre-trial judge raised the issue arguing that his participation in summary proceedings regarding bail modifications violated constitutional rights. The Court dismissed the new inquiry as manifestly inadmissible since the legal provision was already declared unconstitutional in the same sense.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 27 law 87/1953; Art. 9 of the integrating norms: A constitutional question is manifestly inadmissible if the challenged provision has already been declared unconstitutional in the same sense by a previous ruling of the Court.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question pre-trial judge summary proceedings bail measures prior ruling same sense pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 27 of the law of March 11, 1953, No. 87
sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo
Art. 9, second paragraph, of the integrating norms for judgments before the Constitutional Court

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 155 del 1996
che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata
Ordinanze nn. 184 e 283 del 1996
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 20

dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Avellino nel procedimento penale a carico di

Rotondi Luigi Franco, iscritta al n. 153 del registro ordinanze 1996

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima

serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 13 novembre 1996 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso la

pretura circondariale di Avellino, con ordinanza del 20 dicembre

1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.

34 (comma 2) cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede

l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice

per le indagini preliminari che si sia pronunciato - in particolare

quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari - in ordine a

richieste di revoca e sostituzione di misure cautelari personali

precedentemente applicate nei confronti dell'imputato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, sottolineando il pregiudizio

per la funzione decisoria che deriva dalle riferite valutazioni in

tema di libertà personale, alla luce degli enunciati della sentenza

n. 432 del 1995 della Corte costituzionale;

Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta

all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;

che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che non possa

partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le indagini

preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione o la

revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia rigettato

una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o revoca di una

misura cautelare personale (capo b) del dispositivo della citata

sentenza, reso in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo

1953, n. 87);

che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già

dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal

giudice rimettente, la questione in esame deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile (v. anche ordinanze nn. 184 e 283 del

1996);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso la

Pretura circondariale di Avellino, con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1996.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 dicembre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola