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Ordinanza 38/1996 ECLI:IT:COST:1996:38 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to prosecutor's pre-trial citation power in summary proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza 38/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional challenge to Articles 560, 561, and 562 of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The Pretore of Turin argued these articles violated Articles 3, 24, and 76 of the Constitution by allowing the prosecutor to issue citation decrees without prior judicial control or defense investigation opportunities. The Court ruled that the question required legislative discretion regarding procedural reforms rather than judicial intervention.

Regesto Legislator

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Art. 134 Cost.; Art. 135 Cost.: The Court declares inadmissible constitutional questions where the issue falls within the exclusive sphere of legislative discretion and requires the construction of new procedural systems.

Parole chiave

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constitutional admissibility legislative discretion summary proceedings prosecutorial power judicial control Criminal Procedure Code preliminary hearing competenza del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'eventuale carenza
Art. 24 Cost.
con l'art. 24 della Costituzione, in quanto nel rito pretorile
Art. 76 Cost.
con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla direttiva
Art. 134 Cost.
Art. 135 Cost.
Law 11 March 1953, n. 87
Legislative Decree 16 February 1987, n. 81
art. 3 della Costituzione
con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'eventuale carenza
art. 24 della Costituzione
con l'art. 24 della Costituzione, in quanto nel rito pretorile
art. 76 della Costituzione
con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla direttiva
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 560, 561 e

562 del codice di procedura penale, in relazione agli artt. 554,

comma 1, e 555 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 9 maggio 1995 dal Pretore di Torino nel procedimento penale

a carico di Tuorto Domenico, iscritta al n. 438 del registro

ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 1996 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Pretore di Torino ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 560, 561 e 562 del codice di

procedura penale, in relazione agli artt. 554, comma 1, e 555 dello

stesso codice, nella parte in cui consentono al pubblico ministero di

emettere direttamente ed autonomamente il decreto di citazione a

giudizio dell'imputato, deducendone il contrasto:

1) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto l'eventuale carenza

di indagini del pubblico ministero non può essere colmata, a

differenza di quanto avviene nei procedimenti di competenza del

tribunale, con nessun meccanismo di integrazione probatoria prima

della citazione a giudizio, con negativi riflessi sulla possibilità

di celebrare il giudizio abbreviato;

2) con l'art. 24 della Costituzione, in quanto nel rito pretorile

sussiste una "impossibilità di integrazione probatoria da parte

della difesa prima del rinvio a giudizio" potendo l'imputato aver

appreso dell'esistenza del procedimento soltanto con la citazione a

giudizio;

3) con l'art. 76 della Costituzione, in relazione alla direttiva

numero 37) della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81, giacché il

potere-dovere del pubblico ministero di compiere accertamenti anche a

favore dell'indagato dovrebbe comportare un adeguato potere di

controllo da parte del giudice;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice a quo, nel censurare la disciplina che

regola il provvedimento di rinvio a giudizio nel procedimento

pretorile, omette di indicare quale dovrebbe essere la soluzione

costituzionalmente imposta, sicché il quesito risulta formulato in

termini tali da sollecitare l'adozione di una pronuncia sui generis

secondo linee che questa stessa Corte è invitata a ricercare e

costruire;

che, d'altra parte, è lo stesso rimettente ad aver

conclusivamente osservato come, per superare lo "sbarramento"

determinato dalla mancanza della udienza preliminare nel procedimento

davanti al pretore, si sarebbe potuto introdurre un meccanismo

analogo a quello stabilito per il giudizio immediato, ovvero

prevedere "altri sistemi di controllo da parte del giudice

sull'attività del pubblico ministero, prima del rinvio a giudizio

dell'imputato", rendendo così evidente la pluralità delle possibili

opzioni secondo le quali pervenire alla auspicata ricomposizione del

sistema;

che, pertanto, richiedendosi a questa Corte un intervento che

rientra nella esclusiva sfera della discrezionalità legislativa, la

questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 560, 561 e 562 del codice di

procedura penale, in relazione agli artt. 554, comma 1, e 555 dello

stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della

Costituzione, dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 12 febbraio 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola