Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 228/1996 ECLI:IT:COST:1996:228 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding tax dispute settlement rules as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza 228/1996
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 2-quinquies of the 1994 Fiscal Decree manifestly inadmissible. The Tribunal of Rimini raised the issue concerning the non-refund of taxes upon tax dispute settlement, but the lower court's order failed to address whether the required settlement request was actually filed. The Court ruled that without any factual motivation or evaluation of the request's relevance, the question could not be examined on merits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 3 Cost.; Art. 26 comma 2 legge 87/1953: A constitutional question is manifestly inadmissible if the referring body's order fails to motivate the relevance of the issue or lacks factual elements necessary for a decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question admissibility tax dispute settlement manifestly inadmissible lack of motivation factual relevance assessment tribunal order review Constitutional Court procedure rinuncia all'eredità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del

decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in

materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656,

promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dalla Commissione

tributaria di primo grado di Rimini, sul ricorso proposto da Ersilia

Fellini ed altra contro l'Ufficio del registro di Rimini, iscritta al

n. 520 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno

1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge

30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),

introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, nella

parte in cui stabilisce che la definizione delle liti pendenti non

dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già

versate dal ricorrente;

che, secondo quanto è dato evincere dall'ordinanza, la

controversia innanzi al giudice a quo concerne la liquidazione

dell'imposta principale di registro ed accessori sulla rinunzia posta

in essere da Ersilia Fellini, a favore della figlia Patrizia Pacia,

alla quota di eredità alla prima spettante quale coniuge superstite

di Gaspare Pacia, nonché dell'imposta principale di successione

sulla eredità del de cuius caduta in successione a favore degli

stessi soggetti.

Considerato che la questione sollevata dal rimettente riguarda le

condizioni alle quali, secondo la disposizione denunciata, è

consentito ai contribuenti di accedere alla definizione della lite

fiscale, materia questa nella quale il giudice tributario ha

competenza a dichiarare estinto il giudizio, quando venga presentata

domanda di definizione della lite agli uffici tributari competenti, i

quali sono tenuti a trasmetterne copia alla Commissione tributaria

(art. 6 del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 591);

che, peraltro, non risulta, dall'ordinanza, se detta istanza di

definizione sia stata a suo tempo presentata, limitandosi l'ordinanza

stessa a far menzione di una memoria, in data 18 maggio 1995, con la

quale le ricorrenti hanno eccepito la illegittimità costituzionale

dell'art. 2-quinquies, sesto comma, seconda parte, del decreto-legge

n. 564 del 1994;

che, pertanto, l'ordinanza non motiva minimamente né adduce un

qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza, ai fini del

decidere, della proposta questione, che, quindi, va dichiarata

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge

30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),

convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione

tributaria di primo grado di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.

Il presidente: Ferri

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.

Il cancelliere: Fruscella