Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding tax dispute settlement rules as inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 2-quinquies of the 1994 Fiscal Decree manifestly inadmissible. The Tribunal of Rimini raised the issue concerning the non-refund of taxes upon tax dispute settlement, but the lower court's order failed to address whether the required settlement request was actually filed. The Court ruled that without any factual motivation or evaluation of the request's relevance, the question could not be examined on merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 Cost.; Art. 26 comma 2 legge 87/1953: A constitutional question is manifestly inadmissible if the referring body's order fails to motivate the relevance of the issue or lacks factual elements necessary for a decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del
decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in
materia fiscale), convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656,
promosso con ordinanza emessa il 12 giugno 1995 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Rimini, sul ricorso proposto da Ersilia
Fellini ed altra contro l'Ufficio del registro di Rimini, iscritta al
n. 520 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno
1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Rimini ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),
introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, nella
parte in cui stabilisce che la definizione delle liti pendenti non
dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già
versate dal ricorrente;
che, secondo quanto è dato evincere dall'ordinanza, la
controversia innanzi al giudice a quo concerne la liquidazione
dell'imposta principale di registro ed accessori sulla rinunzia posta
in essere da Ersilia Fellini, a favore della figlia Patrizia Pacia,
alla quota di eredità alla prima spettante quale coniuge superstite
di Gaspare Pacia, nonché dell'imposta principale di successione
sulla eredità del de cuius caduta in successione a favore degli
stessi soggetti.
Considerato che la questione sollevata dal rimettente riguarda le
condizioni alle quali, secondo la disposizione denunciata, è
consentito ai contribuenti di accedere alla definizione della lite
fiscale, materia questa nella quale il giudice tributario ha
competenza a dichiarare estinto il giudizio, quando venga presentata
domanda di definizione della lite agli uffici tributari competenti, i
quali sono tenuti a trasmetterne copia alla Commissione tributaria
(art. 6 del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 591);
che, peraltro, non risulta, dall'ordinanza, se detta istanza di
definizione sia stata a suo tempo presentata, limitandosi l'ordinanza
stessa a far menzione di una memoria, in data 18 maggio 1995, con la
quale le ricorrenti hanno eccepito la illegittimità costituzionale
dell'art. 2-quinquies, sesto comma, seconda parte, del decreto-legge
n. 564 del 1994;
che, pertanto, l'ordinanza non motiva minimamente né adduce un
qualsivoglia elemento di valutazione circa la rilevanza, ai fini del
decidere, della proposta questione, che, quindi, va dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies del decreto-legge
30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale),
convertito nella legge 30 novembre 1994, n. 656, sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Commissione
tributaria di primo grado di Rimini con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella