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Ordinanza 513/1995 ECLI:IT:COST:1995:513 Generato dall'IA

Constitutional Court dismisses challenge to Article 6 of Law 19/1994 due to subsequent legislative intervention. The Court orders the return of files to the Court of Accounts. The Court finds the alleged discrimination and lack of appeal remedy are no longer relevant. The Court notes the new decree-legislate added the appeal remedy for pension cases. The Court applies the principle of non-retroactivity of new laws in pending cases. The Court decides to return the case to the lower court for evaluation. The Court establishes that subsequent legislation overrides the constitutional question. The Court concludes that the new law resolves the alleged inequality. The Court determines the new law applies to the pending case. The Court rules that the original constitutional issue is moot. The Court orders the return of the case files to the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza 513/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court ordered the return of the case files to the Court of Accounts after a subsequent decree-legislate added the appeal remedy for pension cases. The petitioner argued that the original law discriminated against pensioners by denying them the right of appeal compared to other public servants. The Court found that the new legislation resolved the alleged inequality and that the constitutional question was no longer pertinent. Consequently, the Court decided to return the matter to the lower court to evaluate the impact of the new law.

Regesto Legislator

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Art. 111 Cost.; Art. 118 Cost.: The Court of Accounts' jurisdiction over pension disputes is subject to subsequent legislative intervention, which may render a constitutional challenge moot if the new law provides the requested remedy.

Parole chiave

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subsequent legislation constitutional question Court of Accounts pension disputes appeal remedy non-retroactivity mootness diritti a pensione

Disposizioni normative citate

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Art. 111 Cost.
Art. 118 Cost.
Law 14 January 1994, n. 19
Decree-legislate 23 December 1994, n. 718
art. 3 della Costituzione
contabilità pubblica - contrasterebbe con l'art. 3 della
art. 97 della Costituzione
che sarebbe altresì violato l'art. 97 della Costituzione, che
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

14 gennaio 1994, n. 19, di conversione del decreto-legge 15 novembre

1993, n. 453 (recte: dell'art. 6 del decreto-legge 15 novembre 1993,

n. 453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo

della Corte dei conti, convertito, con modificazioni, nella legge 14

gennaio 1994, n. 19) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1994

dalla Corte dei conti, terza sezione giurisdizionale, sul ricorso

proposto da Jannel Della Valle Olimpia iscritta al n. 528 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky;

Ritenuto che con ordinanza del 19 ottobre 1994 (pervenuta alla

Corte costituzionale l'8 agosto 1995) la Corte dei conti, terza

sezione giurisdizionale, nel corso del giudizio avverso la decisione

n. 2/94/C della sezione giurisdizionale regionale della Campania in

data 28 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97,

e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

"dell'art. 6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, di conversione in

legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453" (recte: dell'art. 6

del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in

materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti,

convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19),

nella parte in cui non è previsto, avverso le sentenze pronunciate

in materia pensionistica dalle sezioni giurisdizionali regionali

della Corte dei conti, il rimedio dell'appello alle sezioni

giurisdizionali centrali aventi competenza funzionale nella stessa

materia;

che nell'ordinanza di rimessione si sostiene che tale omissione

in materia pensionistica - in riferimento all'art. 1, comma 5, del

medesimo testo normativo che prevede, invece, la proponibilità

dell'appello alle sezioni centrali della Corte dei conti avverso le

decisioni delle sezioni giurisdizionali regionali, in materia di

contabilità pubblica - contrasterebbe con l'art. 3 della

Costituzione, perché discriminerebbe i pensionati rispetto ai

dipendenti in attività di servizio cui è assicurato il doppio grado

di giurisdizione dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei

tribunali amministrativi regionali, e dal relativo regolamento

approvato con d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, in attuazione dell'art.

125, secondo comma, della Costituzione;

che il principio di uguaglianza sarebbe altresì violato,

oltreché - come già detto - con riferimento ai giudizi inerenti

alla contabilità pubblica e alla responsabilità amministrativa,

anche nei riguardi dei lavoratori privati a riposo, cui è assicurata

la garanzia del doppio grado di giurisdizione in caso di controversia

pertinente il loro rapporto di quiescenza, negata invece ai pubblici

dipendenti a riposo, che pur versano in posizioni soggettive

sostanzialmente identiche ai pensionati privati;

che la discriminazione sarebbe ancor più ingiustificata per il

fatto che, sulla base dei decreti legislativi 3 febbraio 1992, n. 29

(artt. 2 e seg. e 68) e 23 dicembre 1993, n. 564 (artt. 12 e 33), il

rapporto di pubblico impiego ha ormai assunto una connotazione

privatistica e le relative controversie sono devolute al giudice

ordinario in funzione di giudice del lavoro, con esclusione della

materia pensionistica riservata alla Corte dei conti;

che sarebbe altresì violato l'art. 97 della Costituzione, che

prevede il buon andamento e l'imparzialità come canoni organizzativi

anche delle "sfere di competenza per gradi", risultando irragionevole

che un determinato tipo di controversia sia affidato a un giudice

periferico, decentrato a livello regionale, quando già esiste un

giudice centralizzato con le medesime funzioni;

che, infine, la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art.

111, terzo comma, della Costituzione, perché il ricorso in

Cassazione contro le pronunce della Corte dei conti, al pari di

quelle del Consiglio di Stato, per i soli motivi attinenti alla

giurisdizione, presuppone che la Corte dei conti sia giudice di

vertice nel proprio ordine di giurisdizione anche in materia

pensionistica, mentre non è ragionevole che "pronunce di un giudice

periferico, rispetto al quale vi sia un livello superiore di

organizzazione funzionale di apparato, siano sottratte ad ogni mezzo"

di impugnazione.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni

urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti),

successivamente reiterato con i decreti- legge 25 febbraio 1995, n.

47, 29 aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995,

n. 353 e 27 ottobre 1995, n. 439, il cui art. 1 prevede che avverso

le sentenze rese dalle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso

l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti

in tutte le materie di loro competenza, compresa la materia delle

pensioni;

che, in relazione alla menzionata previsione, gli atti vanno

restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare l'incidenza

dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e decidere

se dare applicazione alla nuova normativa ovvero, nel caso in cui

ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della legge 11 marzo

1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte, questione di

legittimità costituzionale, impugnando le norme sopravvenute (ord.

n. 239 del 1995).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione III

giurisdizionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 1995.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in Cancelleria il 18 dicembre 1995.

Il direttore della cancelleria: Di Paola