Italian Constitutional Court dismisses challenge to minimum one-year prison sentence as manifestly unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 343 of the Penal Code manifestly unfounded. The Pretore of Potenza challenged the minimum one-year prison sentence, citing Articles 3 and 27 of the Constitution, but the Court noted an identical challenge had already been rejected in a prior 1995 ruling. Consequently, without new arguments, the Court dismissed the current inquiry to uphold the statutory minimum penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when an identical issue was previously declared inadmissible in the same terms without new arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice
penale, promosso con ordinanza emessa il 20 aprile 1995 dal Pretore
di Potenza nel procedimento penale a carico di Di Tommaso Leonardo,
iscritta al n. 430 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 30, prima serie speciale,
dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Potenza ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 343 del codice penale nella
parte in cui tale norma prevede come minimo edittale la pena della
reclusione di un anno;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 313 del 1995,
successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato non fondata la
medesima questione sollevata, fra gli altri, dallo stesso giudice
negli identici termini, e che, pertanto, non essendo stati addotti
argomenti diversi, la questione ora proposta deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 343 del codice penale, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dal
pretore di Potenza con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA