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Ordinanza 442/1995 ECLI:IT:COST:1995:442 Generato dall'IA

Constitutional challenge against military sentencing law dismissed as manifestly inadmissible due to prior identical ruling.

Numero d'incarto Ordinanza 442/1995
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Article 53 of Law No. 689 manifestly inadmissible. The military tribunals of Verona and Padova challenged the law's failure to apply substitute sanctions for short custodial sentences to military crimes, citing Articles 3 and 27 of the Constitution. The Court rejected the challenge because it had already ruled on this identical issue in a 1995 decision, rendering the current petition unnecessary.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26, comma 2, law 11 March 1953, No. 87; Art. 9, comma 2, integrative norms: A constitutional question is manifestly inadmissible if the Court has already declared the illegality of the same provision in a prior judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question prior judgment military crimes substitute sanctions identical issue rejection of petition procedura penale militare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, law 11 March 1953, No. 87
Art. 9, comma 2, integrative norms for judgments before the Constitutional Court

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 284 del 1995
che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già
Ordinanza n. 338 del 1995
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 53, legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), così come

modificato dall'art. 5 del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187,

convertito dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, promosso con ordinanze

emesse:

1) il 4 aprile 1995 dal Tribunale militare di Verona nel

procedimento penale a carico di Moccia Alberto, iscritta al n. 357

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995;

2) l'11 aprile 1995 dal Tribunale militare di Padova nel

procedimento penale a carico di Dall'Agata Marco, iscritta al n. 389

del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 settembre 1995 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il Tribunale militare di Verona e il Tribunale

militare di Padova hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27

della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), così come modificato dall'art. 5 del decreto-legge

14 giugno 1993, n. 187, convertito dalla legge 12 agosto 1993, n.

296, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni

sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari;

che in uno dei giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non

fondata;

Considerato che i giudizi, riguardando l'identica questione, vanno

riuniti per essere decisi con un unico provvedimento;

che questa Corte, con sentenza n. 284 del 1995 ha già

dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 53 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle

pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principi di cui in

motivazione", e che, di conseguenza la questione ora proposta deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 338

del 1995);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle

questioni di legittimità costituzionale dell'art. 53 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 1995.

Il Presidente: CAIANIELLO

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 ottobre 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA