Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 60/1994 ECLI:IT:COST:1994:60 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed as inadmissible due to lack of jurisdiction of the ordinary court.

Numero d'incarto Ordinanza 60/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the referring judge had already raised the same issue in the same proceedings. The Court noted that the ordinary court previously determined the matter was manifestly inadmissible due to a lack of jurisdiction. Consequently, the Court ruled that the ordinary judge lacked the authority to raise this specific constitutional question.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 134 Cost.; Art. 113 Cost.: A constitutional question is inadmissible if the referring judge has already raised the identical issue in the same proceedings, which was previously declared manifestly inadmissible due to a lack of jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of jurisdiction repeated constitutional question ordinary court competence manifest inadmissibility same proceedings doctrine trasferimento disciplinare distacco di lavoratori salari e spostamento della manodopera

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, second comma, of Law 11 March 1953, n. 87
Art. 9, second comma, of the integrative norms for judgments before the Constitutional Court
art. 3 della Costituzione
qualifica; nonché con l'art. 3 della Costituzione, per

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinance n. 458 of 1992
Ordinance n. 268 of 1990
Ordinance n. 536 of 1988
Ordinance n. 197 of 1983
Ordinance n. 140 of 1973
Judgment n. 208 of 1984
Generato dall'IA
Sentenza — n. 26267/2021 — snciv
Cassation Court dismisses appeal against disciplinary demotion, upholding specialized railway labor law as constitutional.
Ordinanza — n. 27722/2025 — snciv
Italian Supreme Court dismisses appeal against labor union's claim for unpaid syndical deductions from company employees.
Ordinanza — n. 20379/2022 — snciv
Cassation court dismisses airline companies' appeal regarding collective dismissal validity and statute of limitations. The court rejects the argument that the 60-day appeal period expired for the transfer of employment relationship. The ruling confirms the lower court's finding of illegitimate dismissal under collective procedures. The court holds that the transfer of the business relationship does not trigger the strict statute of limitations for appeal. The decision upholds the worker's right to reinstatement and compensation. The ruling emphasizes the exceptional nature of the closure provisions. The court orders the companies to pay litigation costs. The judgment clarifies the scope of appeal deadlines in transfer cases. The legal principle protects employees in complex corporate restructurings. The outcome favors the employee against the employer's procedural defenses.
Ordinanza 404/1992
Italian Constitutional Court dismisses challenge to Article 10 of Law 604/1966 regarding directors' dismissal protections. The court rejects claims of unequal treatment under Article 3 of the Constitution.
Ordinanza — n. 10520/2022 — snciv
Court dismisses airline's appeal on bankruptcy damages, transferring claim to insolvency judge.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo

comma, n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148

(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti

collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico

del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna

in regime di concessione), promosso con l'ordinanza emessa il 13

maggio 1993 dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli nel

procedimento civile vertente tra F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L. e la s.p.a.

E.T.P., iscritta al n. 477 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santosuosso;

Ritenuto che il Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli,

con ordinanza emessa il 13 maggio 1993, nel corso di un procedimento

promosso con ricorso della Federazione nazionale autonoma dei

lavoratori dei trasporti, associata alla Confederazione Autonoma

Sindacati italiani (F.N.A.L.T. - C.A.S.I.L.), nei confronti

dell'E.T.P. s.p.a., e volto ad ottenere la dichiarazione di

antisindacabilità del comportamento con cui l'azienda aveva comminato

la sanzione disciplinare della retrocessione, con conseguente

trasferimento, nei confronti di un proprio dipendente, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma,

n. 5 e 44 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento

delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del

lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale

delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), nella parte in cui prevedono la sanzione disciplinare

della retrocessione per i lavoratori dipendenti di aziende di

trasporto ferroviario, tranviario e marittimo interno;

che, ad avviso del giudice rimettente, le norme denunciate

sarebbero in contrasto con il principio della tutela del lavoro in

tutte le sue forme, di cui all'art. 35, primo comma, della

Costituzione, significativo anche della tutela della corretta ed equa

utilizzazione della capacità lavorativa, che si estrinseca nella

qualifica; nonché con l'art. 3 della Costituzione, per

l'ingiustificata disparità di trattamento con tutti gli altri

lavoratori dipendenti, per i quali la legge (art. 2103 del codice

civile, come modificato dall'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.

300; art. 7, quarto comma, prima parte, della stessa legge), non

prevede la possibilità di perdite della qualifica raggiunta quale

particolare tipo di sanzione disciplinare;

che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile o in quanto sollevata dal giudice a quo nel corso del

medesimo procedimento nel quale lo stesso aveva sollevato identica

questione, dichiarata manifestatamente inammissibile con ordinanza n.

458 del 1992 di questa Corte, ovvero in quanto il giudice rimettente

deve ritenersi carente di giurisdizione, come già affermato dalla

richiamata ordinanza della Corte; e chiedendo, in subordine, che la

questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che il giudice rimettente aveva già sollevato, nel

corso del medesimo giudizio, identica questione di legittimità

costituzionale;

che questa Corte, con ordinanza n. 458 del 1992, ne aveva

dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di giurisdizione

del giudice a quo;

che nessuna rilevanza ha il motivo ora prospettato dal giudice

rimettente, secondo cui l'ente convenuto (E.T.P. s.p.a.), lungi

dall'essere un ente provinciale di trasporti è una privata società

per azioni a capitale esclusivamente privato, che gestisce in regime

di concessione alcune linee di trasporto pubblico, atteso che

l'Allegato A del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 si applica al

personale dei pubblici servizi di trasporto anche se esercitati

dall'industria privata, e che a norma dell'art. 58 del medesimo

Allegato la giurisdizione in tema di sanzioni disciplinari a carico

di detto personale è devoluta al giudice amministrativo (sentenza n.

208 del 1984);

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale

sollevata dal Pretore di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, va

dichiarata manifestatamente inammissibile (ordinanze n. 268 del 1990;

n. 536 del 1988; n. 197 del 1983; n. 140 del 1973);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 37, primo comma, n. 5 e 44

del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme

sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con

quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle

ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di

concessione), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35, primo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Napoli, sezione distaccata

di Pozzuoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA