Italian Constitutional Court dismisses challenge to pension statute retroactivity, upholding right to defense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding the retroactive reduction of pension claim deadlines inadmissible. The Milan Pretor raised issues arguing that the new three-year deadline violated the right to defense and the right to social security by applying retroactively to proceedings already underway. The Court ruled that the question was already examined and found unfounded in its earlier judgment no. 20 of 1994, thus dismissing the current challenge without re-evaluating the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 24, Art. 38, secondo comma, della Costituzione; Art. 4, commi 1 e 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384: The Court previously declared the constitutional challenge to the retroactive application of new pension claim deadlines unfounded, thereby dismissing the current identical question.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,
del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito nella legge
14 novembre 1992, n. 438 (Misure urgenti in materia di previdenza, di
sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali),
ordinanze emesse il 29 novembre 1993, il 23 dicembre 1993 (n. 2
ordinanze), il 7 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze), il 29 novembre 1993
(n. 2 ordinanze), il 2 dicembre 1993 (n. 2 ordinanze) ed il 29
novembre 1993 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn.
32, 73, 74, 75, 76, 111, 112, 113, 114 e 175 del registro ordinanze
1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 8,
11, 12 e 15, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visti gli atti di costituzione dell'INPS nonché gli atti di
intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di dieci giudizi promossi da Maria
Biamonte e altri contro l'INPS per ottenere il riconoscimento di
prestazioni previdenziali varie, il Pretore di Milano, con
altrettante ordinanze emesse tra il 29 novembre 1993 e il 23 dicembre
1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438: il comma 1 reca un
nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, che riduce a tre anni il termine decadenziale del
diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche e assoggetta al
termine di decadenza di un anno tutte le prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989
(termini decorrenti dalla data di comunicazione della decisione del
ricorso pronunziata dai competenti organi dell'Istituto o dalla
scadenza del termine stabilito per la pronunzia della decisione,
ovvero dalla scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla domanda di
prestazione); il comma 3 dispone che il nuovo regime decadenziale non
si applica "ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di
entrata in vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima
data";
che, ad avviso del giudice remittente, nei casi di specie è
applicabile la nuova disciplina, il procedimento giudiziale essendo
stato promosso posteriormente all'entrata in vigore del d.l. n. 384
del 1992 (19 settembre 1992);
che le dette disposizioni, così interpretate, sono ritenute
contrastanti: a) col diritto di difesa, garantito dall'art. 24 della
Costituzione, perché il nuovo termine triennale era già scaduto
quando è entrato in vigore il d.l. n. 384 del 1992, che, con effetto
retroattivo, lo ha sostituito al precedente termine decennale; b) con
l'art. 38 della Costituzione, perché la retroattività del nuovo regime pregiudica il diritto alle prestazioni previdenziali loro
dovute;
che nei giudizi davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'INPS ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo
entrambi che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque,
infondata;
Considerato che i giudizi vertono sulla medesima questione e,
pertanto, possono essere riuniti e decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata esaminata da questa Corte, che
l'ha dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con
sentenza n. 20 del 1994;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 3,
del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, sollevata,
in riferimento agli artt. 24 e 38, secondo comma, della Costituzione,
dal Pretore di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA