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Ordinanza 374/1994 ECLI:IT:COST:1994:374 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenges to civil party testimony and damages rules as unfounded or inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza 374/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaints regarding Articles 197, 208, and 538 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded or inadmissible. The petitioner argued these provisions violated equality and adversarial principles by treating civil parties differently from defendants regarding testimony and damages. The Court rejected the first challenge based on prior precedent and the second because the specific procedural phase required for Article 538 had not yet occurred.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 24 Cost.; Art. 197 c.p.p.; Art. 208 c.p.p.; Art. 538 c.p.p.: Constitutional challenges to provisions allowing civil party testimony and damages are unfounded if prior jurisprudence confirms validity, or inadmissible if the specific procedural conditions for application have not been met.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional_complaints criminal_procedure_code civil_party_testimony adversarial_principle procedural_inadmissibility equality_of_treatment judicial_review indennità per testimone

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
dall'art. 3 della Costituzione, in raffronto al diverso regime
Art. 24 Cost.
con il principio del contraddittorio, espresso dall'art. 24
Art. 197 c.p.p.
Art. 208 c.p.p.
Art. 538 c.p.p.
restituzioni ed al risarcimento dei danni (ai sensi dell'art. 538)
Law 11 marzo 1953, n. 87
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
dall'art. 3 della Costituzione, in raffronto al diverso regime
art. 24 della Costituzione
con il principio del contraddittorio, espresso dall'art. 24

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza n. 115 del 1992
ultimo ordinanza n. 115 del 1992), né dalla ricostruzione
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 197, 208 e

538 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

23 novembre 1992 dal Pretore di Brescia nel procedimento penale a

carico di Duina Santo, iscritta al n. 725 del registro ordinanze 1993

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che il Pretore di Brescia ha sollevato, in riferimento

agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale degli artt. 197, 208 e 538 del codice di procedura

penale, nella parte in cui rispettivamente prevedono:

che le dichiarazioni della parte civile siano assunte nella

forma della testimonianza;

che il giudice penale possa pronunciare condanna alle

restituzioni ed al risarcimento dei danni (ai sensi dell'art. 538)

anche quando l'accertamento della responsabilità penale si fondi

esclusivamente sulle dichiarazioni della parte civile;

che ad avviso del remittente le norme impugnate

contrasterebbero:

con il principio della parità di trattamento, sancito

dall'art. 3 della Costituzione, in raffronto al diverso regime

previsto per il responsabile civile e per l'imputato, soggetti i

quali, pur rivestendo la medesima posizione processuale di parti, non

assumono la qualità di testimone;

con il principio del contraddittorio, espresso dall'art. 24

della Costituzione, in quanto le parti in giudizio (parte civile e

responsabile civile o imputato) non parteciperebbero al processo con

eguali poteri;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza delle sollevate questioni.

Considerato che la prima questione (relativa agli artt. 197 e 208

del codice di procedura penale) è stata già più volte esaminata

dalla Corte e decisa nel senso della manifesta infondatezza (v. da

ultimo ordinanza n. 115 del 1992), né dalla ricostruzione

sistematica effettuata dal giudice remittente, del giudizio penale

come processo a parti contrapposte del tutto analogo a quello civile,

possono trarsi validi motivi per una diversa conclusione;

che la seconda questione risulta invece manifestamente

inammissibile in quanto lo stesso remittente dà atto di non aver

ancora ammesso la testimonianza della parte civile e pertanto non si

trova nella fase processuale che richiede l'applicazione dell'art.

538 del codice di procedura penale non potendo aver già deciso per

la condanna dell'imputato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara:

a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 197 e 208 del codice di procedura penale;

b) la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 538 del codice di procedura

penale, sollevate entrambe, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Brescia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA