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Ordinanza 35/1994 ECLI:IT:COST:1994:35 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed as manifestly inadmissible due to prior identical ruling in 1993.

Numero d'incarto Ordinanza 35/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 34 of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The Pre-Trial Judge had previously raised this issue, which the Court had already ruled unconstitutional in a 1993 decision. Consequently, the Court refused to re-examine the same legal provision to avoid contradictory jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: A constitutional question is manifestly inadmissible if the Court has already declared the same provision unconstitutional in a prior judgment.

Parole chiave

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manifestly inadmissible constitutional question prior ruling Criminal Procedure Code judicial economy precedent binding Constitutional Court proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 439 del 1993
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1993, ha,
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma

secondo, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza

emessa il 27 settembre 1993 dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di

Reina Bruno, iscritta al n. 699 del registro ordinanze 1993 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima

serie speciale, dell'anno 1993;

Udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 1994 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Cuneo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 25,

101, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a

partecipare al giudizio abbreviato per il giudice per le indagini

preliminari che abbia rigettato la richiesta di applicazione di pena

concordata di cui all'art. 444 dello stesso codice;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 439 del 1993, ha,

tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34,

secondo comma, del codice di procedura penale, proprio "nella parte

in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio

abbreviato del giudice per le indagini preliminari che abbia

rigettato la richiesta di applicazione di pena concordata di cui

all'art. 444 dello stesso codice"; che, pertanto, la questione va

dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice

di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, 101,

76 e 77 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari

presso il Tribunale di Cuneo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA