Italian Constitutional Court declares constitutional challenge to HIV drug provision inadmissible due to unconverted decree.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Article 286-bis of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The Court found that the decree-law introducing this provision had not been converted into law within the statutory deadline. Consequently, the Court ruled that the legal basis for the challenged provision was void ab initio, rendering the constitutional review unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 2, Law no. 87 of 11 March 1953; Art. 9, comma 2, Integrative Norms: If a decree-law is not converted into law within the prescribed term, the constitutional question regarding it is manifestly inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del
codice di procedura penale come introdotto dal decreto-legge 13 marzo
1993, n. 60, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 aprile 1993 dal Giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento
penale a carico di Bonvini Davide, iscritta al n. 436 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) n. 2 ordinanze emesse il 17 e 25 marzo 1993 dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino nei
procedimenti penali a carico di La Marca Franco e Vona Carmela,
iscritte ai nn. 453 e 467 del registro ordinanze 1993 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 36 e 37, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 gennaio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 286- bis del
codice di procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13
marzo 1993, n. 60, e che la medesima questione è stata sollevata con
due ordinanze di contenuto analogo, in riferimento agli artt. 2, 3,
primo comma, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101, secondo comma, e
111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Torino;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che le ordinanze sottopongono alla Corte la medesima
questione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per
essere decisi con un unico provvedimento;
che il decreto-legge 13 marzo 1993, n. 60, non è stato
convertito in legge entro il termine prescritto, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 maggio
1993, sicché, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte
(vedi, da ultimo, l'ordinanza n. 435 del 1993 ed altre ivi
richiamate), la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 286- bis del codice di
procedura penale, come introdotto dal decreto-legge 13 marzo 1993, n.
60 (Disposizioni urgenti relative al trattamento di persone affette
da infezione da HIV o tossicodipendenti, nonché per l'incremento
dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 27, terzo comma, 32, primo comma, 101,
primo comma, e 111, primo comma, della Costituzione, dal Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano e dal Giudice
per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA