Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question regarding Article 577 of the Criminal Procedure Code as inadmissible due to lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 577 of the Criminal Procedure Code manifestly inadmissible. The Milan Court of Appeal had suspended proceedings against Kamenetzky Michele for defamation without formally raising the constitutional issue, merely referencing a prior order. The Court ruled that the referral lacked necessary motivation and failed to define the specific legal issue for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: A constitutional question referred by relationem is inadmissible if it lacks motivation or fails to delimit the subject matter for decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1993
dalla Corte d'Appello di Milano nel procedimento penale a carico di
Kamenetzky Michele, iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 1° dicembre 1993 il Giudice
relatore Francesco Guizzi;
Ritenuto che nel corso del procedimento penale a carico di
Kamenetzky Michele, imputato del delitto di diffamazione a mezzo
stampa in danno della società cooperativa a r.l. "Centro ingrosso
fiori", la Corte di appello di Milano, il 25 febbraio 1993, con
ordinanza letta in udienza ha sospeso il giudizio "fino alla
definizione della questione" di legittimità costituzionale pendente
avanti alla Corte costituzionale per "fattispecie analoga sollevata
con ordinanza 24 gennaio 1992 di questa Corte" (di appello);
che con successiva ordinanza in data 11 marzo 1993 la Corte
milanese, in risposta alla memoria presentata dalla difesa del
Kamenetzky, vista la propria ordinanza del 25 febbraio 1993 che
"disponeva la sospensione del giudizio in corso, in quanto davanti
alla Corte costituzionale è pendente questione di legittimità
costituzionale dell' articolo 577 del codice di procedura penale", ha
trasmesso gli atti a questa Corte, integrando così il precedente
provvedimento;
Considerato che con la prima ordinanza, pronunziata all'udienza
del 25 febbraio 1993, la Corte d'appello di Milano, senza aver
formalmente sollevato le questioni di legittimità costituzionale
delle quali non fa che un mero cenno nel corpo della lapidaria
motivazione e, asserendo di averla già rimessa a questa Corte con
altro provvedimento dello stesso ufficio giudiziario, ha
irritualmente sospeso il giudizio "fino alla definizione dell'(altra)
questione sollevata con ordinanza 24 gennaio 1992";
che, con la seconda ordinanza, pronunciata in data 11 marzo
1993, a integrazione della prima, ha disposto l'invio alla Corte
costituzionale di tutti gli atti del procedimento de quo;
che, anche a volerla considerare sollevata, la questione di
costituzionalità riferita per relationem ad altro provvedimento
dello stesso ufficio è priva di qualunque, anche minima,
motivazione;
che la seconda ordinanza con la quale la Corte rimettente ha
inteso dare sostegno alla prima, del tutto priva degli elementi
costitutivi e necessari a delimitare il thema decidendum (non
potendosi certo questo ricavare soltanto dall'accostamento delle
norme parametro con quelle "impugnate"), nulla ha sostanzialmente
aggiunto, essendosi limitata a trasmettere gli atti del procedimento
de quo a questa Corte;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 577 del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GUIZZI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA