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Ordinanza 250/1994 ECLI:IT:COST:1994:250 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed because the decree-law was not converted into law by Parliament.

Numero d'incarto Ordinanza 250/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding university professors' retirement terms manifestly inadmissible. The Administrative Court raised the issue arguing the provision violated equality by restricting a general state law. The Court ruled inadmissibility because the relevant decree-law had not been converted into law by Parliament.

Regesto Legislator

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Art. 80 Cost.; Art. 117 Cost.: A constitutional question is inadmissible if the challenged norm is not in force because the decree-law was not converted into law.

Parole chiave

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unconverted decree-law manifest inadmissibility constitutional question university professors equality principle proroga della curatela doveri del funzionario accesso alla professione

Disposizioni normative citate

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Art. 26, second comma, of Law no. 87 of 11 March 1953
Art. 9, second comma, of the integrative norms for judgments before the Constitutional Court
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

Giurisprudenza citata

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Ordinance no. 194 of 1994
Ordinance no. 186 of 1994
Ordinance no. 167 of 1994
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo

comma, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni

urgenti concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a

riposo dei professori universitari), promosso con ordinanza emessa il

29 novembre 1993 dal Tribunale amministrativo regionale per la

Sicilia sul ricorso proposto da Barbagallo Giuseppe ed altro contro

l'Università degli Studi di Palermo ed altri, iscritta al n. 12 del

registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Fernando Santuosuosso;

Ritenuto che nel corso di un procedimento promosso con ricorso dei

professori Giuseppe Barbagallo ed altro nei confronti

dell'Università degli studi di Palermo ed altri, il Tribunale

amministrativo per la Sicilia, sezione prima, ha sollevato, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 15

novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti concernenti il termine

per il collocamento fuori ruolo ed a riposo dei professori

universitari), nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'art.

16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ai professori

universitari ordinari;

che a parere del giudice rimettente tale disposizione violerebbe

il principio di eguaglianza, in quanto introduttiva di una deroga in

senso restrittivo nei confronti di una disposizione (art. 16 del

decreto legislativo n. 503 del 1992) avente portata generale,

giacché riferita a tutti i dipendenti civili dello Stato;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, intervenuto nel

giudizio, ha rilevato la inammissibilità della questione, atteso che

il decreto-legge n. 460 del 1993, di cui fa parte la norma impugnata,

non è stato convertito in legge.

Considerato che il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 non è

stato convertito in legge, come risulta dal comunicato pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 3 dicembre 1993;

che, quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte

(da ultimo, ordinanze n. 194, 186 e 167 del 1994), la questione deve

essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del

decreto-legge 15 novembre 1993, n. 460 (Disposizioni urgenti

concernenti il termine per il collocamento fuori ruolo ed a riposo

dei professori universitari), sollevata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per la Sicilia,

sezione prima, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.

Il Presidente: PESCATORE

Il redattore: SANTOSUOSSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA