Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 131/1994 ECLI:IT:COST:1994:131 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to lack of factual prerequisites for application.

Numero d'incarto Ordinanza 131/1994
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the referring judge's order failed to examine necessary factual prerequisites. The court noted the lower court did not clarify whether an onerous mandate existed for the real estate sale activity in question. Consequently, the Court ruled the question manifestly inadmissible due to this lack of motivation regarding the relevance of the issue.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 133 Cost.; Art. 111 Cost.: A constitutional question is manifestly inadmissible if the referring judge's order fails to examine the necessary factual prerequisites for the application of the challenged norms.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question factual prerequisites onerous mandate real estate mediation lack of motivation civil procedure mercede di mediazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4 Cost.
Art. 35 Cost.
Art. 41 Cost.
Art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39
dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed
Art. 2, quarto comma della legge 3 febbraio 1989, n. 39
mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3

febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo

1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di

mediatore), in relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa

legge, promosso con ordinanza emessa il 22 luglio 1993 dal Pretore di

Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, nel

procedimento civile vertente tra Mario Priori, da un lato, e Rita

Sergiacomi e Dino Malizia, dall'altro, iscritta al n. 606 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 1994 il Giudice

relatore Cesare Mirabelli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile promosso da Mario

Priori nei confronti di Rita Sergiacomi e Dino Malizia, avente ad

oggetto la richiesta di pagamento della provvigione per l'attività

di mediazione relativa alla conclusione di una vendita immobiliare,

il Pretore di Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del

Tronto, con ordinanza emessa il 22 luglio 1993, accogliendo

un'istanza dell'attore, ha sollevato, in riferimento agli artt. 4, 35

e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 (Modifiche ed

integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la

disciplina della professione di mediatore), in relazione all'art. 2,

quarto comma, della stessa legge, nella parte in cui, prevedendo

l'obbligo di iscrizione nei ruoli degli agenti di affari in

mediazione anche per chi svolge in modo occasionale o discontinuo

attività per la conclusione di affari relativi ad immobili od

aziende avendo ricevuto un mandato a titolo oneroso, attribuisce

soltanto a coloro che sono iscritti nei ruoli il diritto alla

provvigione;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha depositato atto di

intervento riservandosi di esporre successivamente i motivi.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non esamina i

presupposti necessari per l'applicazione delle norme denunciate e non

chiarisce, tra l'altro, se risulta essere stato conferito un mandato

a titolo oneroso per lo svolgimento di attività volta alla

conclusione della vendita;

che, essendo pertanto carente la motivazione sulla rilevanza, la

questione va dichiarata manifestamente inammissibile;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 3 febbraio 1989,

n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253,

concernente la disciplina della professione di mediatore), in

relazione all'art. 2, quarto comma, della stessa legge, sollevata, in

riferimento agli artt. 4, 35 e 41 della Costituzione, dal Pretore di

Ascoli Piceno, sezione distaccata di San Benedetto del Tronto, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 24 marzo 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MIRABELLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 7 aprile 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA