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Ordinanza 95/1993 ECLI:IT:COST:1993:95 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to triple tax penalty for cultural heritage heirs.

Numero d'incarto Ordinanza 95/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Article 4, paragraph 5 of Law No. 512/1982 manifestly unfounded. The Tax Commission argued the triple tax penalty violated equality and contribution capacity principles, while the State contended the measure was a necessary deterrent for cultural heritage protection. The Court upheld the law, ruling that legislative discretion in sanctioning cultural asset violations is not subject to constitutional review unless irrationally arbitrary.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: Legislative choices regarding cultural heritage sanctions are not reviewable unless manifestly unreasonable.

Parole chiave

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cultural heritage protection tax penalty sanctions legislative discretion contribution capacity principle constitutional review limits inheritance tax regime equal treatment violation arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale

Giurisprudenza citata

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sentenza n. 333 del 1991
(sentenza n. 333 del 1991; ordd.
ord. n. 103 del 1992
ord. n. 520 del 1991
n. 62 del 1989
n. 62 del 1989, 593 e 50 del 1988, 337 e 315 del 1987), le scelte
n. 593 del 1988
n. 50 del 1988
n. 337 del 1987
n. 315 del 1987
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto

comma, della legge 2 agosto 1982, n. 512 (Regime fiscale dei beni di

rilevante interesse culturale), promosso con ordinanza emessa il 5

dicembre 1991 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Siena

sul ricorso proposto da Eddo Bartali ed altra contro l'Ufficio del

Registro di Siena, iscritta al n. 312 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che con ordinanza 5 dicembre 1991 la Commissione

tributaria di secondo grado di Siena ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2

agosto 1982, n. 512, il quale dispone che, in caso di alienazione

entro il quinquennio dall'apertura della successione di beni esenti

da imposta perché di rilevante interesse culturale, l'erede è

tenuto al pagamento delle imposte nella misura di tre volte quella

normale e di una pena pecuniaria non riducibile pari a tre volte

l'imposta stessa;

che, ad avviso della Commissione, detta disciplina violerebbe

gli artt. 3 e 53 della Costituzione, per un verso parificando agli

effetti sanzionatori le differenti ipotesi considerate e per l'altro

spezzando, con l'imporre il pagamento delle imposte nella misura di

tre volte quella normale, il collegamento tra capacità contributiva

e precetto tributario;

che è intervenuta nel giudizio la Presidenza del Consiglio dei

ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;

Considerato che, come questa Corte ha reiteratamente statuito

(sentenza n. 333 del 1991; ordd. n. 103 del 1992 e n. 520 del 1991;

n. 62 del 1989, 593 e 50 del 1988, 337 e 315 del 1987), le scelte

discrezionali del legislatore non sono sindacabili nel giudizio di

costituzionalità se non risultino palesemente irragionevoli;

che la disciplina impugnata trova fondamento nella particolare

rilevanza che i beni considerati e la loro adeguata conservazione

hanno per il patrimonio culturale del paese;

che la ratio delle norme offre ragionevole giustificazione per

lo speciale regime, consistente in primo luogo nella esenzione dalla

imposta di successione e per converso nel rigore della sanzione in

caso di violazione degli obblighi incombenti sull'erede;

che non appare censurabile l'equiparazione a fini sanzionatori

di ipotesi diverse l'una dall'altra ma unificate dalla previsione di

comportamenti contrastanti con la doverosa tutela di beni di

rilevante interesse culturale;

che, versandosi in materia sanzionatoria, risulta incongruo il

richiamo al principio della capacità contributiva;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 4, quinto comma, della legge 2 agosto 1982,

n. 512 (Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla

Commissione tributaria di secondo grado di Siena con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: PESCATORE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 15 marzo 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA