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Ordinanza 22/1993 ECLI:IT:COST:1993:22 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses case due to President's absence requiring new deliberation.

Numero d'incarto Ordinanza 22/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court ordered the dismissal of a pending case by remanding it to a new hearing schedule. This procedural decision followed the resignation of the Court's President, Aldo Corasaniti, before the deliberation could be completed. The court ruled that decisions must be made in private session by all judges present at the hearing, necessitating a restart of the process.

Regesto Legislator

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Art. 16 legge 11 marzo 1953, n. 87; 18 norme integrative: When the President of the Constitutional Court resigns before a decision is made, the case must be remanded to a new hearing to ensure deliberation occurs in camera di consiglio by all judges present.

Parole chiave

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Constitutional Court procedure President resignation camera di consiglio requirement remand to new hearing judicial deliberation rules modifica della curatela diritto di ottenere una decisione presa di posizione da parte dell'istituzione

Disposizioni normative citate

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Art. 16 legge 11 marzo 1953, n. 87
18 norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte
18 norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - le
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Considerato che all'udienza del 6 ottobre 1992 è stata discussa

la causa promossa con ordinanza del 6 marzo 1992 dal tribunale di

Civitavecchia, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1992,

giudice relatore dott. Francesco Greco;

Rilevato che il 14 novembre 1992 è cessato dalla carica e

dall'esercizio delle funzioni il dott. Aldo Corasaniti, Presidente di

questa Corte e del Collegio nell'udienza di discussione sopra

indicata;

e che a tale data non era stata ancora adottata la decisione

nella causa suddetta;

Ritenuto che la causa sopra indicata deve essere rinviata a nuovo

ruolo dato che - ai sensi degli artt. 16 legge 11 marzo 1953, n. 87 e

18 norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte - le

decisioni devono essere deliberate in camera di consiglio da tutti i

giudici presenti alle udienze;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone il rinvio della suddetta causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 29 gennaio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA