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Sentenza 198/1993 ECLI:IT:COST:1993:198 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to tax collection law regarding third-party opposition deadlines. The court rules that the law is constitutional. The court rejects the argument that the deadline violates the right to defense. The court holds that the law allows late opposition to prevent distribution of proceeds. The court emphasizes the need to balance tax collection efficiency with third-party rights. The court concludes that the legislative choice is reasonable and justified. The court finds no violation of the constitution in this case.

Numero d'incarto Sentenza 198/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible, upholding the validity of Article 52 of the 1973 tax collection law. The lower court argued that the strict deadline for third-party opposition violated the right to defense because late opposition was unavailable after failed auctions. The Court rejected this, ruling that the specific nature of tax collection procedures requires adapting the late opposition remedy to occur after the auction to prevent distribution of proceeds. Consequently, the Court found no violation of the Constitution, affirming that the legislative balance between fiscal efficiency and property rights is justified.

Regesto Legislator

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Art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; Art. 24 and Art. 42 of the Constitution: The deadline for third-party opposition in tax collection procedures does not violate the right to defense or property rights, as the law permits late opposition after the auction to prevent the distribution of proceeds, ensuring continuous protection for the third party.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection procedure third party opposition right to defense property rights protection constitutional question inadmissibility auction deadline proceeds distribution prevention sfratto da locali commerciali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla
Art. 24 of the Constitution
perché (in riferimento all'art. 24 della Costituzione) il termine
Art. 42 of the Constitution
(con conseguente vulnerazione anche dell'art. 42 della
Art. 619 c.p.c.
l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. deve essere
Art. 620 c.p.c.
l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 c.p.c. .
artt. 619 c.p
- In un giudizio di opposizione di terzo ( ex artt. 619 c.p.c.
art. 619 c.p
l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c.
art. 24 della Costituzione
perché (in riferimento all'art. 24 della Costituzione) il termine
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione) al terzo opponente, non
art. 620 c.p
l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 85 del 1973 della Corte costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 13 febbraio 1992 dal

Tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra la s.p.a.

L.O.C.A.F.I.T. ed il Servizio Riscossione dei Tributi, concessione

della Provincia di Genova, iscritta al n. 306 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

1. - In un giudizio di opposizione di terzo ( ex artt. 619 c.p.c.

e 52 d.P.R. n. 602 del 1973) promosso dalla società LOCAFIT S.p.A.,

che rivendicava la proprietà di bene mobile, oggetto di pignoramento

eseguito presso l'azienda di Bossola Susanna in favore del Servizio

Riscossione dei tributi, il Tribunale di Genova (con ordinanza del 13

febbraio 1992) ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 in

riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione.

Premesso che l'art. 52 cit. (al pari dell'art. 207, primo comma,

d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, in precedenza vigente) contempla che

nella procedura di riscossione coattiva delle imposte dirette

l'opposizione di terzo prevista dall'art. 619 c.p.c. deve essere

proposta prima della data fissata per il primo incanto, il tribunale

rimettente precisa di non ignorare la sentenza n. 85 del 1973 della

Corte costituzionale, che ha ritenuto non fondata la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 207, primo comma, cit. sia

perché (in riferimento all'art. 24 della Costituzione) il termine

suddetto non poteva ritenersi talmente breve da rendere la tutela

meramente apparente od estremamente difficile, sia perché (in

riferimento all'art. 3 della Costituzione) al terzo opponente, non

diversamente che nella ordinaria procedura esecutiva, era consentita

l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 c.p.c. . Nel caso di specie

però - osserva il tribunale rimettente - il rimedio di cui all'art.

620 c.p.c. non può - allo stato - trovare applicazione perché da

una parte i due incanti già effettuati sono rimasti infruttuosi

(circostanza questa che legittima la successiva vendita a trattativa

privata ex art. 73 d.P.R. n. 602/73) e quindi non vi è alcuna somma

da distribuire, e d'altra parte l'esecuzione esattoriale in corso è

stata sospesa con provvedimento del Pretore. Risulta quindi vulnerato

il diritto di difesa (art. 24 della Costituzione) perché è

ingiustificatamente precluso all'opponente di far valere il proprio

diritto di proprietà sul bene pignorato, sebbene questo non sia

stato ancora trasferito per l'esito infruttuoso degli incanti

effettuati. Inoltre - prosegue il giudice rimettente - l'opponente

viene di fatto espropriato del bene oggetto del pignoramento senza

che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo

(con conseguente vulnerazione anche dell'art. 42 della

Costituzione.).

2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato

concludendo per la non fondatezza della questione di

costituzionalità sollevata, atteso che l'ordinanza di rimessione non

prospetta in realtà alcun profilo nuovo rispetto a quelli già

esaminati dalla Corte nella citata sentenza n. 85 del 1973 (seppur

con riferimento alla precedente, ma analoga, disciplina posta

dall'art. 207 cit.); né l'elemento di novità può consistere nella

circostanza che il procedimento di riscossione si trovi nella fase

antecedente o successiva all'esperimento del primo o del secondo

incanto. Quanto poi al (nuovo) parametro dell'art. 42 della

Costituzione, osserva l'Avvocatura che la previsione del termine per

proporre l'opposizione non significa affatto che il diritto di

proprietà sui beni pignorati sia stato espropriato o soppresso

essendo fatta salva comunque l'opposizione tardiva al fine del

conseguimento del prezzo ricavato dalla vendita forzata.

1. - È stata sollevata questione di legittimità costituzionale -

in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione - dell'art. 52

d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle

imposte sul reddito) nella parte in cui - anche nell'ipotesi in cui

il bene pignorato nel corso di una procedura di riscossione coattiva

delle imposte non sia stato ancora trasferito per essere rimasti

senza esito gli incanti effettuati - non consente l'opposizione di

terzo ex art. 619 c.p.c. dopo la data fissata per il primo incanto

per sospetta violazione dell'art. 24 della Costituzione (essendo

ingiustificatamente precluso al terzo opponente di far valere il suo

diritto di proprietà quando il bene pignorato non sia stato ancora

trasferito) e dell'art. 42 della Costituzione (perché di fatto

l'opponente viene espropriato del bene oggetto del pignoramento senza

che ricorra alcun motivo di interesse generale e senza indennizzo).

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte con sentenza n. 85 del 1973 ha già ritenuto non

fondata la questione di legittimità costituzionale dell'analoga

disciplina prevista dall'art. 207, primo comma, d.P.R. 29 gennaio

1958 n. 645 (che prevedeva che l'opposizione di terzi ex art. 619

cod. proc. civ. dovesse essere proposta prima della data fissata per

il primo incanto nell'ambito della procedura di espropriazione

forzata) sicché può ribadirsi analogo giudizio di compatibilità

con le garanzie costituzionali del diritto di azione (art. 24 della

Costituzione) anche per l'art. 52, primo comma, d.P.R. 29 settembre

1973 n. 602 che ripete la stessa disposizione con riferimento alla

nuova normativa della riscossione delle imposte sul reddito.

Né ad una diversa valutazione induce la circostanza di fatto

allegata dal giudice rimettente per sollecitare un mutamento di

giudizio, circostanza consistente nell'essere di fatto impedita

l'opposizione tardiva (ex art. 620 cod. proc. civ.) a chi vanta un

diritto reale sul bene pignorato ove non sia stata ancora effettuata

la vendita del bene medesimo.

È infatti tale presupposto interpretativo, dal quale muove il

giudice rimettente, a dover essere disatteso.

Invero, l'applicazione del rimedio dell'opposizione tardiva alla

procedura di riscossione coattiva delle imposte - riconosciuta dalla

sentenza citata come adeguato completamento della tutela del terzo -

non può non trovare luogo con gli adattamenti richiesti dalle

peculiarità che tale procedura connotano e differenziano

dall'ordinaria esecuzione forzata. Questa - consentendo in generale

l'esperibilità dell'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. fino a

che non sia disposta la vendita - logicamente prevede che

l'opposizione tardiva ex art. 620 cod. proc. civ. sia proponibile

"dopo" la vendita stessa. Inserita - invece - nella procedura di

riscossione fiscale, la opposizione tardiva, appunto in ragione della

rilevata necessità di adattamento, deve modellarsi sulla esigenza

che anche nella anzidetta procedura la tutela del terzo, il quale

vanti un diritto reale sul bene pignorato, non soffra soluzioni di

continuità, al fine di evitare un'eventuale (ancorché temporanea)

paralisi della tutela stessa pur in presenza di un pregiudizio

attuale. Ciò comporta che, appena diventa non più proponibile

l'opposizione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. (dopo la data

fissata per il primo incanto), il terzo può, in luogo di

quest'ultima, proporre l'opposizione tardiva di cui all'art. 620 cod.

proc. civ., la quale, se la vendita non è stata ancora effettuata,

ha in tale diverso contesto la funzione preventiva di impedire la

distribuzione di quello che sarà il ricavato della futura vendita:

funzione questa - si noti - peraltro non estranea neppure

all'opposizione ordinaria ove, ancorché tempestivamente proposta,

non sia stata sospesa la vendita.

3. - Conseguentemente non fondato è pure il sospetto di

incostituzionalità riferito all'art. 42 della Costituzione sotto il

profilo che la norma censurata consentirebbe che l'opponente subisca

l'espropriazione senza indennizzo del bene pignorato. In realtà

quest'ultimo - nel rispetto della normativa processuale in esame -

può fino ad un certo momento impedire la vendita (con l'opposizione

tempestiva) e successivamente (con l'opposizione tardiva) può

impedire la distribuzione del ricavato e far valere su questo il suo

diritto.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 52 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sul reddito) sollevata, in riferimento agli

artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA