Italian Constitutional Court dismisses challenge to prosecutor's power to issue non-prosecution orders distinct from merit judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 425 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The Milan Court of Appeal challenged the provision allowing judges to issue non-prosecution orders different from those based on merit, citing Article 76 of the Constitution. The Court ruled that the legislative delegation does not logically or lexically exclude the judge's power to formulate these distinct hypotheses, noting that no new arguments were presented in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 76 Cost.; Art. 2, n. 52, L. delega 16/02/1987, n. 81; The power to issue non-prosecution orders distinct from merit judgments does not imply an automatic exclusion of the judge's authority to define such hypotheses autonomously.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992
dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di
Lanza Cesare ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1992
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima
serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intevento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella
parte in cui prevede il potere del giudice di emettere sentenze di
non luogo a procedere "diverse da quelle di merito" enunciate
dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 82 del 1993, ha
dichiarato non fondata l'identica questione osservando, fra l'altro,
che la "previsione della delega che assegna al giudice il potere di
pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente
che il fatto non sussiste, non comporta .. né sul piano logico né
su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere del
delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui quel
fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti
propri della fattispecie dedotta nella imputazione";
che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o
diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta
deve essere dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale,
sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione con
riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio
1987, n. 81, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA