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Ordinanza 192/1993 ECLI:IT:COST:1993:192 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to prosecutor's power to issue non-prosecution orders distinct from merit judgments.

Numero d'incarto Ordinanza 192/1993
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 425 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The Milan Court of Appeal challenged the provision allowing judges to issue non-prosecution orders different from those based on merit, citing Article 76 of the Constitution. The Court ruled that the legislative delegation does not logically or lexically exclude the judge's power to formulate these distinct hypotheses, noting that no new arguments were presented in this instance.

Regesto Legislator

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Art. 76 Cost.; Art. 2, n. 52, L. delega 16/02/1987, n. 81; The power to issue non-prosecution orders distinct from merit judgments does not imply an automatic exclusion of the judge's authority to define such hypotheses autonomously.

Parole chiave

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constitutional question non-prosecution order criminal procedure code legislative delegation judicial power manifestly unfounded Article 76 Constitution difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità
Art. 2, n. 52, della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81
dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n.
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 76 della Costituzione
riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 82 del 1993
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 82 del 1993, ha
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice

di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1992

dalla Corte di appello di Milano nel procedimento penale a carico di

Lanza Cesare ed altri, iscritta al n. 734 del registro ordinanze 1992

e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intevento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 marzo 1993 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che la Corte di appello di Milano ha sollevato, in

riferimento all'art. 76 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale, nella

parte in cui prevede il potere del giudice di emettere sentenze di

non luogo a procedere "diverse da quelle di merito" enunciate

dall'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio 1987, n. 81;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 82 del 1993, ha

dichiarato non fondata l'identica questione osservando, fra l'altro,

che la "previsione della delega che assegna al giudice il potere di

pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente

che il fatto non sussiste, non comporta .. né sul piano logico né

su quello lessicale, l'automatica esclusione di qualsiasi potere del

delegato di scandire in autonome formule le ipotesi in cui quel

fatto, così come contestato, risulta essere privo dei requisiti

propri della fattispecie dedotta nella imputazione";

che non adducendo l'ordinanza di rimessione argomenti nuovi o

diversi rispetto a quelli già esaminati, la questione ora proposta

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale,

sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione con

riferimento all'art. 2, numero 52), della legge-delega 16 febbraio

1987, n. 81, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 23 aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA