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Ordinanza 68/1992 ECLI:IT:COST:1992:68 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional complaints regarding unequal telecom penalties under Art. 3. The court declares the first question inadmissible and the second unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza 68/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional questions regarding Article 195 of the 1973 Postal Law and Article 30 of the 1990 Broadcasting Law inadmissible and unfounded. The Pretore of Saluzzo argued that identical criminal penalties for unauthorized radio installations violated the principle of equality under Article 3 of the Constitution, failing to distinguish between concessionary and authorisation regimes. The court ruled the first issue inadmissible because the challenged norm was no longer applicable due to replacement by a more favorable provision, while the second issue was dismissed as manifestly unfounded based on prior jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 195 DPR 156/1973; Art. 30 comma 7 L. 223/1990: The Constitutional Court declares a constitutional question inadmissible if the challenged norm is no longer applicable in the main proceedings, and unfounded if it lacks merit based on established precedent.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional_complaints equality_principle telecommunications_penalties inadmissibility manifestly_unfounded norm_replacement criminal_sanctions abuso di impianti di telecomunicazioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 Cost.
ragionevolezza (art. 3 Cost.) nella parte in cui assoggettano ad
Art. 26 comma 2 legge 87/1953
Art. 9 comma 2 norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
ragionevolezza (art. 3 Cost.) nella parte in cui assoggettano ad
art. 3 della Costituzione
sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 237 del 1984
già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e
ordinanza n. 13 del 1989
ordinanza n. 160 del 1989
ordinanza n. 331 del 1989
ordinanza n. 394 del 1989
ordinanza n. 272 del 1991
dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 272 del 1991;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R.

29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle

disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di

telecomunicazioni), come modificato dall'art. 45 della legge 14

aprile 1975, n. 103 e dell'art. 30, settimo comma, della legge 6

agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico

e privato), promossi con n. 3 ordinanze emesse il 4 giugno 1991 dal

Pretore di Saluzzo nei procedimenti penali a carico di Pacifico

Salvatore, Scavino Flavio e Mosso Pasqualino, iscritte ai nn. 552,

553 e 554 del registro ordinanze 1991 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno

1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le tre ordinanze, di identico tenore, indicate in

epigrafe il Pretore di Saluzzo ha sollevato questioni di legittimità

costituzionale: a) dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,

nel testo sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n.

103; b) dell'art. 30, settimo comma, della legge 6 agosto 1990, n.

223; sostenendo che essi violerebbero i principi di uguaglianza e di

ragionevolezza (art. 3 Cost.) nella parte in cui assoggettano ad

identica sanzione penale l'abusiva installazione di impianto

radioelettrico di telecomunicazione, senza distinguere l'ipotesi in

cui lo stesso sia soggetto a regime concessorio da quella - meno

grave - in cui sia soggetto a semplice regime autorizzatorio;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,

chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;

Considerato che la questione riferita alla disposizione sub a) -

già dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e

manifestamente infondata con numerose ordinanze (da ultime, nn. 13,

160, 331 e 394 del 1989) - è ormai palesemente irrilevante nel

giudizio principale, dato che la norma impugnata non è in esso più

applicabile essendo stata sostituita col predetto art. 30, settimo

comma, della legge n. 223 del 1990, che prevede un trattamento

sanzionatorio più favorevole (art. 195, secondo comma, nuovo testo);

che tale questione va perciò dichiarata manifestamente

inammissibile;

che la questione riferita alla disposizione sub b) è stata

dichiarata manifestamente infondata con l'ordinanza n. 272 del 1991;

che rispetto a tale decisione il giudice a quo non prospetta

argomentazioni o profili nuovi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 195 del d.P.R. 29 marzo 1973,

n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative

in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), nel testo

sostituito con l'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103,

sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal Pretore di

Saluzzo con tre ordinanze del 4 giugno 1991;

2) Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 30, settimo comma, della legge

6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo

pubblico e privato), sollevata in riferimento all'art. 3 della

Costituzione con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA