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Ordinanza 474/1992 ECLI:IT:COST:1992:474 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to abbreviated trial judge incompatibility rule.

Numero d'incarto Ordinanza 474/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 34 of the Criminal Procedure Code manifestly unfounded. The Preliminary Investigating Judge argued that separating judges for immediate and abbreviated trials violated legislative directives and constitutional principles on impartiality. The Court rejected these claims, citing prior precedent that the term 'trial' encompasses both proceedings and noting that incompatibility rules inherently preserve judicial impartiality.

Regesto Legislator

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Art. 76, 77, 97, 25, 101 Cost.; The Constitutional Court holds that the legislative intent to use the term 'trial' for both immediate and abbreviated proceedings does not violate the delegation act, and that separating judges for incompatibility purposes does not infringe upon the principle of a pre-established judge.

Parole chiave

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constitutional question criminal procedure code impartial judge legislative delegation pre-established judge incompatibility rules abbreviated trial violazioni delle norme procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 76 Cost.
della legge delega - e, quindi, dell'art. 76
Art. 77 Cost.
Art. 97 Cost.
con l'art. 97 Cost., dato che, in contraddizione con la
Art. 25 Cost.
Art. 101 Cost.
Art. 34, second comma, cod. proc. pen.
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
art. 97 Cost
con l'art. 97 Cost., dato che, in contraddizione con la
art. 458 cod. proc. pen
25 e 101 Cost., dato che l'art. 458 cod.
art. 76 Cost
della legge delega - e, quindi, dell'art. 76

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 261 del 1992
Sentenza n. 401 del 1991
l'interpretazione datane nella sentenza n. 401 del 1991 di questa
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 13 febbraio 1992 dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Napoli nel procedimento penale a carico di Cavagnuolo

Raffaele ed altri, iscritta al n. 276 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per

le indagini preliminari presso il Tribunale di Napoli dubita della

legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, cod. proc.

pen., sostenendo che esso, nella parte in cui - secondo

l'interpretazione datane nella sentenza n. 401 del 1991 di questa

Corte - stabilisce l'incompatibilità a celebrare il giudizio

abbreviato del giudice che ha emesso il decreto di giudizio

immediato, contrasterebbe:

con la direttiva n. 67 della legge delega n. 81 del 1987 - e

quindi con gli artt. 76 e 77 Cost. - dato che impiega la locuzione

"giudizio" in luogo di quella più restrittiva di "dibattimento" -

caratterizzata dalla mancata conoscenza degli atti delle indagini

preliminari - e che mancherebbero ragioni di stabilire in tal caso

l'incompatibilità, non comportando l'emissione del decreto di

giudizio immediato una valutazione sulla fondatezza dell'accusa, ma

solo sull'idoneità degli atti a sostenere la tesi accusatoria in

giudizio;

con l'art. 97 Cost., dato che, in contraddizione con la

direttiva (n. 40) della legge delega di concentrazione in capo ad un

unico giudice di tutti gli atti relativi al medesimo procedimento, la

diversificazione dei giudici in caso di trasformazione del giudizio

immediato in abbreviato nuocerebbe alla celere trattazione dei

processi, specie ove tale trasformazione sia richiesta solo da taluni

degli imputati;

con gli artt. 25 e 101 Cost., dato che l'art. 458 cod. proc.

pen. sembra presupporre l'identità del giudice chiamato a celebrare

i due giudizi, immediato ed abbreviato, sicché la diversificazione

comporterebbe che il processo sia distolto dal giudice naturale

precostituito per legge;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la

questione sia dichiarata infondata;

Considerato che, per quanto attiene alla dedotta violazione della

direttiva n. 67 (art. 2) della legge delega - e, quindi, dell'art. 76

Cost. - la questione, già sollevata in termini analoghi dallo stesso

Giudice, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 261 del

1992, ove si è tra l'altro precisato che impiegando la locuzione

"giudizio" "il legislatore delegato, lungi dal violare la delega

conferitagli, ne ha correttamente inteso lo spirito";

che conseguentemente tale questione va dichiarata manifestamente

infondata;

che alla medesima conclusione deve pervenirsi per quanto

concerne la censura riferita all'art. 97 Cost., dato che la direttiva

n. 40 della legge delega prevede la concentrazione in capo allo

stesso giudice "di tutti i provvedimenti relativi allo stesso

procedimento" solo "ove possibile", con ciò evidentemente facendo

salvi, innanzitutto, i casi di incompatibilità;

che manifestamente infondata deve ritenersi anche la censura

riferita agli artt. 25 e 101 Cost., perché - a prescindere dal

rilievo che l'opinione secondo cui la locuzione "giudice" impiegata

dall'art. 458, secondo comma, del codice si riferirebbe al giudice -

persona fisica non è confortata da argomenti persuasivi - le regole

sull'incompatibilità sono dettate appunto al fine di garantire

l'osservanza di tali precetti costituzionali attraverso la

precostituzione per legge di un giudice imparziale.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77, 97, 25 e 101

della Costituzione dal Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Napoli con ordinanza del 13 febbraio 1992.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 24 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA