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Ordinanza 425/1992 ECLI:IT:COST:1992:425 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question due to procedural incongruence between lower court order and reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza 425/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible due to a manifest incongruence between the lower court's order and its reasoning. The lower court raised the issue despite firmly believing the constitutionality of the norm, while the order suggested otherwise. The Court ruled that this distortion of the constitutional incident rendered the question procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 26, second comma, of Law No. 87 of 11 March 1953; Art. 9, second comma, of Integrative Norms: A constitutional question is inadmissible if the lower court's reasoning contradicts its operative provision, demonstrating a distorted use of the constitutional incident.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility procedural incongruence lower court reasoning distorted constitutional incident manifest inadmissibility constitutional review procedure Italian Constitutional Court demanio pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, second comma, of Law No. 87 of 11 March 1953
1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n.
Art. 9, second comma, of Integrative Norms for judgments before the Constitutional Court

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte di Cassazione, ordinanza 20 settembre 1991, sezioni unite
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, primo

comma, della legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del

regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento

degli usi civici nel Regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n.

1484, che modifica l'art. 26 del regio decreto 22 maggio 1924, n.

751, e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i

termini assegnati dall'art. 2 del regio decreto-legge 22 maggio 1924,

n. 751), promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1992 dal

Commissario aggiunto agli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la

Toscana nel procedimento demaniale tra Ronzetti Sesto, in proprio e

nella qualità di presidente della coop. "Valle del Sorbo", ed altri

e il Comune di Formello, iscritta al n. 282 del registro ordinanze

1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,

prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che, con decreto 7 maggio 1984, il Commissario agli usi

civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana, avvalendosi del potere di

procedere ex officio previsto dall'art. 29, primo comma, della legge

16 giugno 1927, n. 1766, ha ordinato il sequestro giudiziario di un

manufatto ritenuto abusivamente costruito su un terreno di demanio

civico;

che, nel corso del giudizio di convalida il Commissario aggiunto

- venuto a conoscenza dell'ordinanza 20 settembre 1991 della Corte di

cassazione, a sezioni unite, che ha sollevato questione di

legittimità costituzionale della norma attributiva del potere sopra

richiamato - con ordinanza del 27 marzo 1992 ha sollevato d'ufficio

la medesima questione in riferimento agli artt. 3, 24, primo e

secondo comma, 101, 118, primo e secondo comma, Cost.;

che, ad avviso del giudice remittente, "l'opinione della Suprema

Corte è fondata su una ricostruzione sommaria e insufficiente della

normativa impugnata e delle sue ragioni", posto che l'anomalia del

giudice-parte non è semplicemente il riflesso dell'anomalia del

giudice-amministratore, definitivamente cessata col d.P.R. 24 luglio

1977, n. 616, ma si giustifica come "riflesso processuale e strumento

indispensabile per realizzare l'imprescrittibilità e

l'indisponibilità dei diritti civici, solo l'iniziativa di un organo

di giustizia essendo in grado di assicurare quella indefettibilità

della tutela che è esigita dalle connotazioni pubblicistiche di tali

diritti";

che peraltro, nonostante le argomentazioni contrarie da lui

ampiamente svolte, il giudice a quo non ritiene di poter esprimere

una valutazione di manifesta infondatezza della questione, stante

"l'obiettiva eccezionalità della norma impugnata e il fatto che la

questione è già stata sollevata da così autorevole consesso";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;

Considerato che la motivazione dell'ordinanza dimostra che il

giudice remittente non dubita della legittimità costituzionale della

norma denunciata, ma, al contrario, è fermamente persuaso

dell'infondatezza della questione, almeno nei termini radicali in cui

è formulata nel dispositivo conformemente alla citata ordinanza

della Corte di cassazione;

che, pertanto, tra il dispositivo dell'ordinanza e la

motivazione sussiste un'incongruenza che rende perplessa la

valutazione del fondamento giuridico della questione e lascia

trasparire un uso distorto dell'incidente di costituzionalità;

Visti gli art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29, primo comma, della legge 16

giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del r.d. 22 maggio 1924,

n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del

r.d. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del r.d. 22

maggio 1924, n. 751, e del r.d. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i

termini assegnati dall'art. 2 del r.d.l. 22 maggio 1924, n. 751),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma,

101, 118, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Commissario

aggiunto agli usi civici per il Lazio, l'Umbria e la Toscana con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 9 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA