Italian Constitutional Court dismisses challenge to notification rules for detained persons' legal acts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional complaint regarding Articles 123 of the Code of Criminal Procedure and Article 44 of the 1989 Legislative Decree manifestly unfounded. The Court of Appeal of Genoa argued that notifications to judicial authorities by detained persons were not properly included in their authorized activities. The Court ruled that the existing statutory framework already ensures such notifications are validly effected through simple delivery to the institution director.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 123 c.p.p.; Art. 44 D.Lgs. 271/1989: The notification of abbreviated trial requests by detained persons to judicial authorities is validly effected through simple delivery to the institution director, rendering the constitutional challenge unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 123 del
codice di procedura penale e 44 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale) promosso con ordinanza emessa il 29
gennaio 1992 dalla Corte di appello di Genova nel procedimento penale
a carico di Macciardi Leonardo, iscritta al n. 283 del registro
ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di appello di Genova ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di
legittimità degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44 del
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), nella
parte in cui non includono
anche le notificazioni destinate ad un'autorità giudiziaria tra le
attività che le persone detenute o internate hanno facoltà di
compiere mediante atto ricevuto, secondo i casi, dal direttore o da
un ufficiale di polizia giudiziaria;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che questa Corte ha già dichiarato manifestamente
infondata l'identica questione (v. ordinanze n. 59 e n. 276 del 1992)
sul rilievo che, alla luce dell'univoco dato normativo offerto
dall'art. 123, primo comma, del codice di procedura penale, la
richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato detenuto formuli a
norma dell'art. 458, primo comma, dello stesso codice, "deve
ritenersi ritualmente notificata al pubblico ministero attraverso la
semplice traditio al direttore dell'istituto, sempre che l'atto da
questi ricevuto sia stato 'indirizzato' al pubblico ministero, quale
autorità destinataria della relativa consegna da effettuare con le
modalità previste dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271";
e che, pertanto, non adducendo l'ordinanza di rimessione
argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati, la
questione qui proposta deve essere dichiarata manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 123 del codice di procedura penale e 44
del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale),
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla
Corte di appello di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 1992.
Il presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1992
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA