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Ordinanza 311/1992 ECLI:IT:COST:1992:311 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed as already declared inadmissible in identical bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza 311/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 11 of Law 386/1990 manifestly inadmissible. The Pretore of Rossano raised the issue during Michele Murrone's criminal trial for issuing bank checks without coverage, arguing that imposing criminal liability on an entrepreneur under administrative control violated Article 3 of the Constitution by creating unequal treatment compared to those not under such procedures. The Court rejected this argument because the same constitutional issue had already been ruled inadmissible in previous decisions concerning bankrupt defendants, finding no new or different evaluative profiles introduced by the current case.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; Art. 26, comma 2, law 87/1953; The Constitutional Court declares a constitutional question inadmissible when the same issue has already been ruled inadmissible in identical or assimilable situations, provided no new or different evaluative profiles are introduced.

Parole chiave

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constitutional question inadmissibility administrative control procedure unequal treatment discrimination criminal liability bank checks precedent assimilation bankruptcy Article 3 Constitution Italy judicial review repetition procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
di trattamento (art. 3 Cost.) in danno di chi risulti ammesso
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
Art. 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 Cost
di trattamento (art. 3 Cost.) in danno di chi risulti ammesso
art. 3 della Costituzione
riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 32 del 1992
perché già dichiarata inammissibile con sentenza n. 32 del 1992;
ordinanze n. 172 e n. 240 del 1992
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

15 dicembre 1990, n. 386 ("Nuova disciplina sanzionatoria degli

assegni bancari"), promosso con ordinanza emessa il 29 novembre 1991

dal Pretore di Rossano nel procedimento penale a carico di Murrone

Michele iscritta al n. 98 del registro ordinanze 1992 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie

speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto in fatto che nel corso del procedimento penale a carico

di Murrone Michele, imputato del reato di emissione di assegni

bancari senza copertura (commesso in data 10 novembre 1989), il Pretore di Rossano ha sollevato, con ordinanza del 29 novembre 1991,

questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 11

della legge 15 dicembre 1990 n. 386 sulla nuova disciplina

sanzionatoria degli assegni bancari nella parte in cui fa conseguire

l'effetto della procedibilità dell'azione penale per mancato

pagamento delle somme previste dall'art. 4 della legge medesima,

allorquando imputato sia un imprenditore sottoposto, durante il

decorso dei termini di cui all'art. 11 cit., a procedura di

amministrazione controllata;

che, essendo l'imputato nell'impossibilità giuridica di onorare

tardivamente i titoli protestati e di effettuare gli altri pagamenti

previsti dall'art. 4 cit. al fine di rendere improcedibile l'azione

penale, sussisterebbe - ad avviso del giudice rimettente - disparità

di trattamento (art. 3 Cost.) in danno di chi risulti ammesso

all'amministrazione controllata rispetto a chi a tale procedura non

sia assoggettato;

che si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri a

mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato eccependo preliminarmente

la manifesta inammissibilità della questione di costituzionalità

perché già dichiarata inammissibile con sentenza n. 32 del 1992;

Considerato che la censura è manifestamente inammissibile avendo

già questa Corte ritenuto prima inammissibile (con sentenza n. 32

del 1992) e poi manifestamente inammissibile (con ordinanze n. 172 e

n. 240 del 1992) la medesima questione di costituzionalità

relativamente alla posizione dell'imputato fallito, alla quale è del

tutto assimilabile, al fine che interessa, la posizione dell'imputato

assoggettato alla procedura concursuale dell'amministrazione

controllata; né il giudice rimettente introduce nuovi e diversi

profili di valutazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87

e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

costituzionalità dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1990 n. 386

(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari), in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal pretore di

Rossano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° luglio 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA