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Ordinanza 287/1992 ECLI:IT:COST:1992:287 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to law discriminating against dismissed civil servants regarding exam re-entry rights.

Numero d'incarto Ordinanza 287/1992
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible, ruling that the lower court's request to review the law was not new. The Administrative Court argued the law discriminated against civil servants dismissed after failing an exam, while the State Attorney General opposed the challenge. The Court dismissed the issue because a prior 1990 decision had already rejected the same argument without new reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: The Constitutional Court may declare a constitutional question inadmissible if it has already been declared unfounded in a prior judgment with no new arguments presented.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility repeated constitutional challenge civil service exam re-entry administrative court referral manifestly unfounded question qualificazione del rapporto di lavoro collocabilità ridotta disdetta in periodo di prova

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 530 del 1990
dichiarata non fondata con sentenza n. 530 del 1990;
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell' articolo unico

della legge 22 dicembre 1984, n. 894 (Norme integrative della legge

16 maggio 1984, n. 138 relativa ai giovani di cui alla legge 1°

giugno 1977 n. 285, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1990

dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - Sezione di

Lecce, sul ricorso proposto da Semeraro Franco contro il Ministero

delle Finanze, iscritta al n. 93 del registro ordinanze 1992 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima

serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,

sezione di Lecce, con ordinanza del 21 febbraio 1990 (pervenuta a

questa Corte il 13 febbraio 1992), ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n.

894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 1138, relativa

ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 285), nella parte in

cui riserva la possibilità di partecipare ad un nuovo esame di

idoneità per l'immissione in ruolo soltanto ai giovani assunti con

contratti a tempo determinato, che abbiano sostenuto, ma non

superato, il precedente esame di idoneità o che per motivate ragioni

non abbiano potuto parteciparvi, e che siano in servizio alla data

del 31 maggio 1984, escludendo invece coloro che, pur trovandosi,

come il ricorrente, nelle medesime condizioni, non siano più in

servizio a quella data unicamente per effetto della risoluzione del

rapporto di lavoro conseguente al mancato superamento del primo esame

di idoneità;

che, ad avviso del giudice a quo, tale discriminazione, operata

soltanto in virtù di un presupposto temporale, sarebbe irragionevole

e ingiustificata e fonte di illegittima disparità di trattamento tra

situazioni sostanzialmente uguali;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per l'infondatezza della questione;

Considerato che la predetta questione di legittimità

costituzionale, in riferimento allo stesso parametro, è stata

dichiarata non fondata con sentenza n. 530 del 1990;

che l'ordinanza di rimessione non adduce argomentazioni né

prospetta motivi nuovi, tali da indurre la Corte a mutare il proprio

orientamento;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'articolo unico della legge 22 dicembre 1984, n.

894 (Norme integrative della legge 16 maggio 1984, n. 138, relativa

ai giovani di cui alla legge 1° giugno 1977, n. 275), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per la Puglia, sezione di Lecce, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA