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Ordinanza 461/1991 ECLI:IT:COST:1991:461 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed due to lack of factual elements regarding underground work conditions.

Numero d'incarto Ordinanza 461/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the constitutional question regarding pension age limits inadmissible without remitting it to public hearing. The lower court raised the issue based on alleged violations of equality and social rights, but the Court found the remittal order lacked any factual elements describing the applicant's specific work conditions. Consequently, the Court ruled that the question was manifestly inadmissible because the necessary facts to assess the alleged discrimination or hardship were absent.

Regesto Legislator

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Art. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87; Art. 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale: A constitutional question is manifestly inadmissible if the remittal order fails to provide any factual elements necessary to determine the specific circumstances of the case.

Parole chiave

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manifestly inadmissible remittal order factual elements constitutional question underground work pension age equality rights previdenza sociale dei lavoratori

Disposizioni normative citate

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Art. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 3 gennaio 1960, n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile

per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere), promosso con

ordinanza emessa il 28 marzo 1991 dal Pretore di Ascoli Piceno nel

procedimento civile vertente tra Mendicino Vittorio e I.N.P.S. ed

altra, iscritta al n. 385 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie

speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Mendicino Vittorio e

dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del

Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1991 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel procedimento civile vertente tra Mendicino

Vittorio, l'I.N.P.S. ed altro, il Pretore di Ascoli Piceno, con

ordinanza del 28 marzo 1991 (R.O. n. 385 del 1991) ha sollevato

questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della

legge 3 gennaio 1960, n. 5, interpretata nel senso della sua

inapplicabilità agli operai che lavorano alle dipendenze di imprese

che comunque esercitano lavoro nel sottosuolo;

che, a parere del remittente, sarebbero violati gli art. 3 e 38

della Costituzione per la disparità di trattamento che si crea tra i

suddetti e coloro che lavorano in miniere, in cave e torbiere e per

la privazione di mezzi adeguati alle loro esigenze di vita che gli

stessi subiscono;

che si sono costituiti la parte privata e l'I.N.P.S.;

che l'una ha chiesto una sentenza interpretativa o, comunque,

l'accoglimento della questione; e, nella memoria successiva, la

remissione della trattazione della questione alla pubblica udienza;

l'altro ha rilevato che quella impugnata è una normativa speciale

insuscettibile di interpretazione analogica e che con essa il

legislatore, nella sua discrezionalità, ha inteso tutelare un

rischio particolare; ed ha concluso per la inammissibilità o la

infondatezza della questione;

che è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, la quale ha

rilevato che nella ordinanza di remissione manca qualsiasi accenno

alla fattispecie e che non è stato effettuato né il giudizio sulla

rilevanza né quello sulla non manifesta infondatezza della

questione; ha concluso per la sua inammissibilità;

Considerato che nella ordinanza di remissione manca qualsiasi

elemento di fatto per cui non è possibile desumere quale lavoro

abbia svolto il ricorrente, in particolare se esso sia stato,

continuamente o meno, eseguito nel sottosuolo e comunque alla stessa

stregua del lavoro dei minatori o dei cavatori;

che, quindi, in tale situazione la questione va dichiarata

manifestamente inammissibile senza che sia necessario la remissione

della trattazione della questione alla pubblica udienza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 3 gennaio

1960 n. 5 (Riduzione del limite di età pensionabile per i lavoratori

delle miniere, cave e torbiere), in riferimento agli artt. 3 e 38

della Costituzione, sollevata dal Pretore di Ascoli Piceno con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 1991.

Il presidente: CORASANITI

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI