Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 322/1991 ECLI:IT:COST:1991:322 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses challenge to municipal tax penalty waiver rules citing legislative discretion.

Numero d'incarto Ordinanza 322/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the incidental constitutional question regarding Articles 23 and 24 of the 1972 municipal tax law manifestly unfounded. The petitioner argued that the inability to waive penalties without prior administrative settlement violated the principle of equality by treating indirect taxes differently from other tax codes. The Court rejected this, ruling that no constitutional principle mandates a general right to waive monetary penalties absent specific legislative provision and that legislative derogations are permissible if not manifestly irrational.

Regesto Legislator

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Art. 3 Cost.; No constitutional principle requires monetary penalties to be waivable upon administrative settlement unless explicitly legislated, allowing varied disciplinary regimes across different tax systems provided they are not manifestly irrational.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional equality principle municipal property tax administrative penalty waiver legislative discretion indirect taxes regulation generalità e uniformità dell'imposizione imposte indirette tasse d'effetto equivalente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 3 della Costituzione
pena," in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
Art. 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4
Art. 24, terzo comma, d.P.R. n. 643 del 1972
contribuente ( ex art. 24, terzo comma, d.P.R. n. 643 del 1972);
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
art. 3 della Costituzione
pena," in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 121 del 1977
1990 e sentenza n. 121 del 1977);
sentenza n. 364 del 1987
che il richiamo alla sentenza n. 364 del 1987 risulta
ordinanza n. 38 del 1990
Generato dall'IA
Ordinanza 38/1990
Italian Constitutional Court dismisses challenge to tax penalty waiver rules under Art. 3 Constitution.
Ordinanza — n. 1728/2023 — snciv
Cassation court allows tax agency appeal, quashing lower court's sanction continuation ruling due to lack of identical violation nature analysis.
Ordinanza 336/1991
Italian Constitutional Court declares tax law constitutional question inadmissible due to legislative non-approval. The court ruled the question inadmissible because the decree-legislative law was not converted within the statutory sixty-day period, rendering the constitutional review procedurally impossible under established jurisprudence. The General Attorney's Office requested inadmissibility, and the Court confirmed this procedural defect without examining the substantive constitutional arguments regarding unequal treatment of tax violations. The decision establishes that non-approval of a decree-legislative law automatically invalidates any pending constitutional questions raised against it. Keywords: Constitutional Court; Inadmissibility; Non-approval; Decree-legislative law; Tax violations; Procedural defect; Legislative conversion. My client represents the Prosecutor requesting the Constitutional Court to declare a constitutional question inadmissible because the relevant decree-legislative law was not converted within the mandatory sixty-day timeframe. The opposing party, a lower court judge, argues that the law creates unjustified inequality by failing to allow administrative cure for certain tax violations that occurred before the law's entry into force. The General Attorney's Office supports the inadmissibility request, citing the lack of conversion as the sole ground for rejection. What can I do? Is this possible?
Decreto — n. 25029/2022 — snciv
Italian tax court process extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline under D.L. 119/2018.
Ordinanza — n. 34616/2025 — snciv
Cassation court allows tax agency appeal by interpreting sentence intent from motivation over literal text regarding 3% penalty.

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del

d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale

sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza

emessa il 17 aprile 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado

di Asti sul ricorso proposto da S.A.S. Canonica Gomme contro

l'Ufficio del Registro di Asti, iscritta al n. 205 del registro

ordinanze del 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice

relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 17 aprile 1989 (pervenuta il

20 marzo 1991) dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti,

sul ricorso proposto dalla s.a.s. Canonica Gomme contro l'Ufficio del

Registro di Asti, è stata sollevata questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre

1972, n. 643, nella parte in cui non prevedono "che le sanzioni, in

caso di violazioni accertate mediante accessi, ispezioni e verifiche,

o rilevate d'ufficio, siano oblazionabili nei trenta giorni

successivi con versamento di una somma pari ad 1/6 del massimo della

pena," in riferimento all'art. 3 della Costituzione;

che il contrasto con il principio di eguaglianza discenderebbe

dalla "evidente diversità di trattamento nell'ambito delle accertate

violazioni ai dd.PP.RR. 633 del 1972 e 600 del 1973 rispetto a quelle

accertate per violazioni al d.P.R. 643 del 1972, versando in entrambi

i casi in materia di tributi indiretti" (si richiama in proposito

Corte costituzionale n. 364 del 1987);

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per

l'infondatezza della questione;

Considerato che più volte questa Corte ha rilevato che non esiste

un principio costituzionale per il quale la pena pecuniaria non possa

essere applicata ove non sia legislativamente prevista la preventiva

possibilità della definizione in via breve (cfr. ordinanza n. 38 del

1990 e sentenza n. 121 del 1977);

che tale principio, pur vigente nell'ambito del sistema (art.15

della legge 7 gennaio 1929, n. 4), è stato derogato dal legislatore

per alcune imposte (oltre che per l'INVIM, anche per l'imposta di

registro e per quella di successione), senza che tali deroghe si

appalesino manifestamente irrazionali, giacché le peculiarità delle

diverse imposte non impongono uniformità di disciplina anche in

ordine alla conciliazione amministrativa;

che per quanto riguarda l'INVIM è pur sempre previsto dal

legislatore un analogo sistema di riduzione della soprattassa

ricollegato all'omessa impugnazione dell'accertamento da parte del

contribuente ( ex art. 24, terzo comma, d.P.R. n. 643 del 1972);

che il richiamo alla sentenza n. 364 del 1987 risulta

inconferente, avendo la Corte in tale occasione corretto un difetto

di coordinamento legislativo all'interno di sistemi che già

prevedevano l'auspicata conciliazione amministrativa;

che per le esposte considerazioni la questione va dichiarata

manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative davanti alla Corte

costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 23 e 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli

immobili), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata

dalla Commissione tributaria di primo grado di Asti con l'ordinanza

in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 luglio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI