Constitutional question declared inadmissible due to prior illegitimacy finding and subsequent legislative abrogation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court declared the constitutional question regarding Article 4, paragraph 1, number 7 of the 1982 tax evasion decree manifestly inadmissible. Although the Court had previously found the same provision unconstitutional in 1991 for lacking requirements on artificial forms of tax evasion, the legislature subsequently abrogated the entire article via a new decree. Since the new law does not grant retroactive effect to the abrogation, the Court ruled that the old provision remains legally invalid and no return of files to the lower court is necessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 norme integrative: when a provision previously declared unconstitutional is subsequently abrogated without retroactive effect, the constitutional question is inadmissible as the norm is already void.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in
materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516,
promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1990 dal Tribunale di
Torino nel processo penale a carico di Gorra Dario, iscritta al n.
128 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1991 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Tribunale di Torino, con ordinanza dell'8 novembre
1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma,
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 4, primo
comma, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in
legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui, secondo
l'interpretazione delle Sezioni Unite penali della Corte di
cassazione, "non sono necessari ulteriori elementi, per
l'integrazione della menzionata fattispecie penale, oltre quelli
palesemente richiesti dalla norma, ossia la semplice omissione di
indicazione dei componenti positivi di reddito in taluno degli atti
indicati nell'art. 4 n. 7";
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo "che la questione sia dichiarata palesemente non
fondata, a meno che si ravvisi ragione per restituire gli atti al
giudice a quo";
Considerato che, con sentenza n. 35 del 1991, questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma,
n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7
agosto 1982, n. 516, nella parte in cui non prevede che la
dissimulazione di componenti positivi o la simulazione di componenti
negativi del reddito debba concretarsi in forme artificiose;
e che, pur essendosi, con l'art. 6 del decreto-legge 16 marzo
1991, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio
1991, n. 154, sostituito l'intero art. 4 del decreto-legge 10 luglio
1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 - così da
modificare anche la stessa normativa oggetto di censura (v. lettera f
del primo comma del nuovo testo) - poiché l'art. 7 del citato
decreto-legge n. 83 del 1991, non contempla l'efficacia retroattiva
della disciplina di cui all'art. 6 e, quindi, non deroga, in
proposito, all'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4,
l'abrogazione della norma impugnata non comporta la restituzione
degli atti al giudice rimettente per una nuova valutazione della
rilevanza (cfr., ancora - ma con riferimento all'identica
prescrizione contenuta nell'art. 7 del decreto-legge 14 gennaio 1991,
n. 7, non convertito in legge - sentenza n. 35 del 1991);
che, pertanto, la questione qui proposta deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile (v. ordinanze n. 85 del 1991, n. 149 del
1991 e n. 155 del 1991);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, del
decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della
evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e
per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria),
convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 1982, n. 516, già
dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 35 del
1991, nella parte in cui non prevede che la dissimulazione di
componenti positivi o la simulazione di componenti negativi del
reddito debba concretarsi in forme artificiose, questione sollevata
dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, 3 giugno 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI