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Ordinanza 28/1991 ECLI:IT:COST:1991:28 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses pension inequality claim regarding ex-combatant benefit start dates.

Numero d'incarto Ordinanza 28/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question manifestly unfounded regarding pension benefit start dates for ex-combatants. The petitioner argued that applying the new benefit retroactively to older pensioners created unjustified inequality compared to newer pensioners, citing a previous ruling on gradual equity. The Court rejected this, ruling that the legislative choice to set the start date at 1989 for the new category was not arbitrary and represented an autonomous phase of the gradual equalization process.

Regesto Legislator

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Art. 3, comma 1; Art. 38, comma 2 Cost.; Art. 6, comma 2 legge 15 aprile 1985, n. 140; Art. 6 legge 29 dicembre 1988, n. 544: The Court holds that the legislative choice to fix the start date of a pension benefit for a new category of ex-combatants without retroactive extension to an older category is not arbitrary or unreasonable, and constitutes an autonomous phase of the gradual equalization process.

Parole chiave

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constitutional question pension inequality ex-combatants retroactive application gradual equity manifestly unfounded legislative discretion retroattività della rendita d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 3, comma 1 Cost.
Art. 38, comma 2 Cost.
Art. 6, comma 2 della legge 15 aprile 1985, n. 140
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
Art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
sociale), e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 101 del 1990
cui alla sentenza n. 101 del 1990 di questa Corte, poiché tale legge
ordinanza n. 414 del 1990
manifestamente infondate (ordinanza n. 414 del 1990);
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo

comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e

perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione

sociale), e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle

pensioni), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1990 dal

Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Rossi Dino e

I.N.P.S., iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1990 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie

speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Rossi Dino, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra

Rossi Dino e I.N.P.S., il Pretore di Bologna, con ordinanza del 13

aprile 1990 (r.o. n. 489/1990), ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, Cost., una questione di

legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma

secondo, della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 6 della

legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui agli

ex-combattenti titolari di pensione, anteriore al 7 marzo 1968,

attribuisce la maggiorazione pensionistica con decorrenza dal 1°

gennaio 1989, anziché dal 1° gennaio 1985, come invece previsto per

gli ex-combattenti titolari di pensione posteriore al 7 marzo 1968;

ciò che si tradurrebbe in una ingiustificata disparità di

trattamento tra pensionati;

che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Rossi

Dino ed ha chiesto che la norma denunciata sia dichiarata

costituzionalmenteillegittima, osservando, in particolare, che la

diversa decorrenza temporale della maggiorazione, introdotta dalla

legge impugnata, non potrebbe giustificarsi con il ricorso al

principio della gradualità della perequazione tra ex-combattenti di

cui alla sentenza n. 101 del 1990 di questa Corte, poiché tale legge

sarebbe intesa non già all'attribuzione progressiva del beneficio a

nuove categorie, ma alla estensione retroattiva di esso a vecchie

categorie di pensionati che ne erano state illegittimamente escluse

dalla precedente legge n. 140 del 1985;

che nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata a seguito della pronunzia di infondatezza resa da questa

Corte con la sentenza n. 101 del 1990;

Considerato che questa Corte con la sentenza n. 101 del 1990 ha in

effetti ritenuto non fondata una questione del tutto analoga alla

presente, giudicando non irragionevole né arbitraria la scelta del

legislatore del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore

della nuova categoria di pensionati a partire dal 1° gennaio 1989,

senza estenderla retroattivamente;

che analoghe questioni sono state successivamente giudicate

manifestamente infondate (ordinanza n. 414 del 1990);

che anche la censura attuale deve ritenersi manifestamente

infondata, poiché gli argomenti ora prospettati non persuadono

questa Corte a mutare avviso sul fatto che la legge impugnata si

configuri come una fase autonoma del graduale processo di

perequazione - nel godimento di forme, sia pur diverse, di benefici

premiali - di tutti gli ex-combattenti e delle categorie a questi

equiparate o equiparabili;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, secondo comma,

della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di

trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e

dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei

livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni),

sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo

comma, della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

Il Presidente: CONSO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI