Constitutional Court returns case to Cassation due to new law making G.I.P. decisions appealable.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Constitutional Court ordered the return of the case files to the Court of Cassation. The Prosecutor had challenged Articles 322 and 325 of the Criminal Procedure Code, arguing they violated the Constitution by preventing appeal against the G.I.P.'s rejection of a preventive seizure request. However, the General State Attorney's Office successfully argued that a new law, effective in February 1991, had inserted Article 322-bis, rendering such decisions immediately appealable. Consequently, the Court deemed the original constitutional question moot and unnecessary under the updated legal framework.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26 comma 2 legge 87/1953; Art. 9 comma 2 Norme integrative: When a subsequent law renders the challenged provisions of the code of criminal procedure no longer relevant for the specific issue, the Constitutional Court must order the return of the case files to the referring court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 322 e 325 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7
novembre 1990 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal P.M.
presso la Pretura di Roma sul procedimento penale a carico di Conti
Orientalina, iscritta al n. 71 del registro ordinanza 1991 e
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima
serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di Cassazione, con ordinanza emessa il 7
novembre 1990 (R.O. n. 71 del 1991), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 322 e 325 del codice di
procedura penale nelle parti in cui non consentono al P.M. di
impugnare il provvedimento del G.I.P. che abbia respinto la sua
richiesta di sequestro preventivo;
che, a parere della remittente, risulterebbe violato l'art. 76
della Costituzione per contrasto con l'art. 2, n. 3, della legge-delega che prevedeva la partecipazione dell'accusa e della difesa su
base di parità in ogni stato e grado del procedimento;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha rilevato
che l'art. 17 del d.lgs. 14 gennaio 1991, n. 12, in vigore dal 13
febbraio 1991, ha inserito nel codice di rito l'art. 322-bis, il
quale prevede la impugnabilità del provvedimento di cui trattasi, ed
ha concluso per la restituzione degli atti al giudice a quo;
Considerato che il rilievo dell'Avvocatura Generale dello Stato è
fondato e che effettivamente il provvedimento del G.I.P. è
impugnabile ex 322- bis del codice di procedura penale e che,
pertanto, il giudice a quo deve valutare, alla stregua della nuova
disciplina, la rilevanza della questione sollevata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte di cassazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1991.
Il Presidente: GALLO
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI