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Ordinanza 186/1991 ECLI:IT:COST:1991:186 Generato dall'IA

Constitutional question dismissed as inadmissible due to identical prior ruling declaring the same regional law provision unconstitutional.

Numero d'incarto Ordinanza 186/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Constitutional Court declared the constitutional question regarding the Liguria regional law provision inadmissible. The lower court had previously raised this issue, but the Court had already ruled in a 1990 decision that the specific article was unconstitutional. Consequently, the Court determined that the current question was manifestly inadmissible based on this prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 108 Cost.; Art. 26 comma 2 l. 87/1953; When a Constitutional Court has already declared a norm unconstitutional in a previous judgment on the same issue, a subsequent identical question is manifestly inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question prior judgment identical issue regional law housing allocation jurisdictional review disdetta della locazione abitativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti la Corte costituzionale
art. 108 della Costituzione
in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 594 del 1990
sentenza n. 594 del 1990, dichiarato l'illegittimità costituzionale
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, settimo

comma, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e

norme per il controllo degli Istituti autonomi per le case popolari),

promosso con ordinanza emesso l'11 dicembre 1990 dal Pretore di

Chiavari - Sezione distaccata di Sestri Levante - nel procedimento

civile vertente tra Ravettino Franco e Comune di Sestri Levante

iscritta al n. 3 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale,

dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Chiavari, con ordinanza in data 11

dicembre 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 108 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 46,

comma 7, della legge della Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6,

nella parte in cui dispone che tutti gli atti del Comune che

pronunciano l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione di un

alloggio di edilizia economica sono ricorribili dinanzi al Pretore,

ai sensi delle norme statali contenute negli ultimi tre commi

dell'art. 11 d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035;

che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento

l'Avvocatura generale dello Stato;

Considerato che questa Corte, decidendo sulla medesima questione,

già sollevata con ordinanza del Pretore di Genova, ha, con la

sentenza n. 594 del 1990, dichiarato l'illegittimità costituzionale

della norma impugnata proprio nella parte oggetto della censura;

che, pertanto, la questione ora in esame deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

la Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 46, conma 7, della legge della

Regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6 (Procedure, organi e

competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il

controllo degli Istituti autonomi per le case popolari), sollevata,

in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di

Chiavari con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 29 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI