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Ordinanza 170/1991 ECLI:IT:COST:1991:170 Generato dall'IA

Constitutional challenge dismissed due to lack of motivation and EU law supremacy over national law.

Numero d'incarto Ordinanza 170/1991
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Constitutional Court declared the incidental constitutional question inadmissible for two primary reasons. First, the lower court failed to provide any motivation regarding the relevance of the question or whether the goods involved were imported from other EEC states, violating procedural requirements. Second, the Court ruled that national judges must directly apply Community law when a conflict arises, rendering a constitutional challenge to the national law itself inadmissible in such cases.

Regesto Legislator

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Art. 10 Cost.; Art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; The incidental constitutional question is inadmissible if the referring court omits necessary motivation regarding the relevance of the issue, and national laws conflicting with Community law are not subject to constitutional review because the national judge must directly apply the Community norm.

Parole chiave

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incidental constitutional question lack of motivation Community law supremacy direct application of norms EEC trade restrictions procedural requirements national judge duty importazione e immissione sul mercato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 10 Cost.
costituzionale - in relazione all'art. 10 Cost. - degli artt.
Art. 23 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87
dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n.
Art. 30, 32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea
normativa (e segnatamente, nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del
legge 4 luglio 1967 n. 580
29, 30, 34, 36, 44 e 50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la
art. 10 Cost
costituzionale - in relazione all'art. 10 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza n. 170 del 1984
ordinamento nazionale nella sentenza n. 170 del 1984 - deve
ord. nn. 274 e 275 del 1986
ord. 416 del 1987
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29,

30, 34, 36, 44 e 50 della legge 4 luglio 1967, n. 580 ("Disciplina

per la lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del

pane e delle paste alimentari"), promosso con ordinanza emessa il 13

novembre 1990 dal Pretore di Arezzo sul ricorso proposto da S.r.l.

Faralli Elio contro Prefettura di Arezzo iscritta al n. 1 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 5 - prima serie speciale - dell'anno 1991;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 marzo 1991 il Giudice

relatore Renato Granata;

Ritenuto che con ordinanza in data 13 novembre 1990 il Pretore di

Arezzo ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale - in relazione all'art. 10 Cost. - degli artt. 12, 28,

29, 30, 34, 36, 44 e 50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la

lavorazione ed il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e

delle paste alimentari) nella parte in cui consentono alle imprese

che esportano prodotti italiani nei paesi della C.E.E. di derogare

alle prescrizioni limitative degli ingredienti consentiti per la

produzione degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari e

viceversa prevedono un divieto (non derogabile) di importazione degli

stessi prodotti dai paesi della C.E.E.; tale normativa nazionale -

assume il giudice rimettente - sarebbe contrastante con gli artt. 30,

32 e 36 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea

(ratificato con legge 14 ottobre 1957 n. 1203) potendo in essa

identificarsi una misura di effetto equivalente ad una (non

consentita) restrizione all'importazione tra Stati membri della

C.E.E.;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

tramite l'Avvocatura generale di Stato, eccependo preliminarmente

l'inammissibilità della questione essendo l'ordinanza del giudice a

quo assolutamente mancante di motivazione sulla rilevanza e non

risultando in particolare se, nella specie, si tratti di prodotti

importati, o meno, da altri Stati membri della Comunità economica

europea; nel merito l'Avvocatura generale ritiene inammissibile la

questione sollevata atteso che l'eventuale contrasto tra normativa

comunitaria e normativa nazionale non si pone in termini di

incostituzionalità di quest'ultima.

Considerato che il giudice rimettente ha omesso qualsiasi

motivazione sul punto della rilevanza della questione incidentale di

costituzionalità, pretermettendo finanche di indicare se il giudizio

in corso avesse, o meno, ad oggetto merci di provenienza dai paesi

della Comunità economica europea, violando in tal modo il precetto

dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87, che fa

obbligo al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i

termini ed i motivi della questione (v., ex plurimis, ord. 416 del

1987);

che comunque - dopo l'assetto che la giurisprudenza di questa

Corte ha dato al problema dei rapporti tra ordinamento comunitario ed

ordinamento nazionale nella sentenza n. 170 del 1984 - deve

conseguentemente ritenersi inammissibile (in tal senso v. ord. nn.

274 e 275 del 1986) la questione di illegittimità costituzionale

della legge nazionale per contrasto con la normativa comunitaria

dovendo il giudice nazionale - ove ritenga che la fattispecie

sottoposta alla sua cognizione sia ricompresa nella materia

comunitaria - procedere alla diretta applicazione di quest'ultima

normativa (e segnatamente, nella specie, degli art. 30, 32 e 36 del

Trattato istitutivo);

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 12, 28, 29, 30, 34, 36, 44 e

50 legge 4 luglio 1967 n. 580 (Disciplina per la lavorazione ed il

commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste

alimentari), sollevata, in riferimento all'art. 10 Cost., dal Pretore

di Arezzo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 aprile 1991.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 18 aprile 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI