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Ordinanza 97/1990 ECLI:IT:COST:1990:97 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question on judicial salary equality and access to court. The court finds the law manifestly unfounded. The court rejects arguments regarding unequal treatment and the right to court. It relies on prior rulings establishing the law's validity. The decision upholds the legislative scheme for judicial remuneration.

Numero d'incarto Ordinanza 97/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Constitutional Court declared the constitutional question regarding judicial salary provisions manifestly unfounded. Administrative judges argued the law violated equality and access to court by limiting special allowances to ordinary judges. The Court relied on prior rulings confirming the law's validity as essential for restructuring judicial pay.

Regesto Legislator

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Art. 26 comma 2 legge 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 comma 2 norme integrative: The Constitutional Court declares a constitutional question manifestly unfounded when it has already been ruled inadmissible or unfounded in identical or substantially identical terms in previous decisions.

Parole chiave

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manifestly unfounded question judicial salary equality access to court rights prior ruling reliance administrative judges status posizioni amministrative del funzionario indennizzo del difensore d'ufficio indennità maggiorata

Disposizioni normative citate

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Art. 26 comma 2 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 comma 2 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale
27 del 1981 ed il complesso normativo composto dall'art. 9,

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 413 del 24 marzo 1988
Ordinanza n. 48 del 1989
Ordinanza n. 1047 del 1988
Ordinanza n. 23 del 1990
Ordinanza n. 520 del 1989
Ordinanza n. 1083 del 1988
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo e

secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425 (Disposizioni

relative al trattamento economico dei magistrati), in relazione

all'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e agli artt. 9,

secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, 5, ultimo comma, del

d. P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, 2, lett. d), della legge 16

dicembre 1961, n. 1308, e 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre

1961, n. 1345, promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto

da Vaccaro Giuseppe ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei

ministri, iscritta al n. 527 del registro ordinanze 1989 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie

speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 31 gennaio 1990 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui i ricorrenti,

magistrati amministrativi, avevano richiesto il riconoscimento del

diritto alla speciale indennità prevista originariamente dall'art. 3

della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per i soli magistrati ordinari,

nonché il computo degli aumenti periodici spettanti ai soli

magistrati della Corte dei conti, il Tribunale amministrativo

regionale per il Lazio, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988, ha

sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 1,

primo e secondo comma, della legge 6 agosto 1984, n. 425, con

riferimento agli artt. 24, 102 e 103, della Costituzione e b) della

medesima norma, con riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,

nella parte in cui, interpretando autenticamente l'art. 3 della legge

n. 27 del 1981 ed il complesso normativo composto dall'art. 9,

secondo comma, della legge 2 aprile 1979, n. 97, dall'art. 5, ultimo

comma, del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080, dall'art. 2, lett. d),

della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall'art. 10, ultimo comma,

della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, limita ai magistrati ordinari

la corresponsione della speciale indennità introdotta nel 1981 ed ai

magistrati contabili il sistema degli aumenti periodici;

che, a parere del giudice a quo, la norma impugnata vulnera i

parametri indicati, sotto il primo profilo, in quanto - avendo

introdotto un regime giuridico di erogazione dei benefici economici

difforme da quello indicato dalla consolidata giurisprudenza

amministrativa - sarebbe sostanzialmente volta a svalutare la

funzione giurisdizionale ed a vanificare il diritto ad agire in

giudizio;

che, circa la seconda prospettazione della censura, il Tribunale

amministrativo regionale osserva come la norma in argomento abbia

creato un'ingiustificata disparità di trattamento economico tra i

magistrati con riguardo sia all'indennità speciale che agli scatti

di anzianità, così contraddicendo quel criterio di uniformità

retributiva delle categorie, viceversa sotteso alla legge stessa;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

declaratoria d'inammissibilità, ovvero d'infondatezza della

questione;

Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 413 del 24 marzo

1988, ha già dichiarato l'infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425, escludendo, in particolare, la lesione degli

artt. 24, 102 e 103 della Costituzione sulla base della ratio della

norma impugnata, la quale, oltre ad eliminare incertezze

interpretative, è volta a costituire "l'indispensabile presupposto

logico e organizzatorio della ristrutturazione del trattamento

economico per tutte le categorie dei magistrati"

che tale principio è stato altresì ribadito nelle ordinanze n.

48 del 1989, n. 1047 del 1988 - con specifico riferimento agli artt.

3 e 36 della Costituzione - ed, in particolare, n. 23 del 1990, n.

520 del 1989 e n. 1083 del 1988;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono prospettati

argomenti nuovi rispetto a quelli a suo tempo esaminati;

che la questione è pertanto manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 1, primo e secondo comma, della legge 6

agosto 1984, n. 425 (Disposizioni relative al trattamento economico

dei magistrati), sollevata, in riferimento sia agli artt. 3 e 36, che

agli artt. 24, 102 e 103 della Costituzione, dal Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI