Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza 74/1990 ECLI:IT:COST:1990:74 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses constitutional question regarding prison probation for those without pretrial detention.

Numero d'incarto Ordinanza 74/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because the challenged provision had already been ruled unconstitutional in a prior 1989 decision. The Tribunal of Surveillance of Venice raised the issue under Article 3 of the Constitution, arguing that excluding non-detained individuals from social probation violates constitutional principles. The Court rejected this by citing its own earlier judgment, noting that the norm was already declared unconstitutional and thus no longer required constitutional review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87; Art. 9 norme integrative: A constitutional question is inadmissible if the challenged norm has already been declared unconstitutional by the Court in a previous judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
constitutional question inadmissibility prior unconstitutional declaration prison probation system pretrial detention requirement Article 3 Constitution Italy legal certainty principle redundant constitutional review condizioni della detenzione preventiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87
Art. 9 delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale
art. 3 della Costituzione
all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 569 del 1989
Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha già
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Testo completo

ha pronunciato la seguente

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma

terzo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ordinamento penitenziario),

come modificato dalla legge 10 agosto 1986, n. 663, promosso con

ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal Tribunale di sorveglianza nel

procedimento di sorveglianza relativo a Carnio Renzo, iscritta al n.

426 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con

ordinanza emessa il 9 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento

all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975

n. 354 (Ordinamento penitenziario) come modificato dalla legge 10

agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio

dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva

osservazione chi non ha subito custodia cautelare;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 569 del 1989 ha già

dichiarato costituzionalmente illegittima la norma denunziata dal

giudice a quo;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte Costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, terzo comma, della legge 26 luglio 1975

n. 354 (Ordinamento penitenziario), come modificato dalla legge 10

agosto 1986 n. 663, nella parte in cui esclude dal beneficio

dell'affidamento in prova al servizio sociale senza preventiva

osservazione chi non ha subito custodia cautelare, promossa in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di

sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 9 giugno 1989, norma

già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 569

del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI