Italian Constitutional Court dismisses challenge to criminal procedure articles regarding penalty application without responsibility assessment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible regarding Articles 248 of the implementing provisions and Article 444 of the Criminal Procedure Code. The Court of Pistoia had argued these provisions allowed penalty application without establishing criminal responsibility, citing violations of constitutional principles on legality and proportionality. The Court rejected this claim by noting that similar challenges were previously found unfounded and that the current petition offered no new arguments to warrant a fresh examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, 27, 101, 111 Cost.; Art. 248 disp. att. c.p.p., Art. 444 c.p.p.: The constitutional question regarding the application of penalties without prior responsibility assessment is declared manifestly unfounded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 248 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e 442
(rectius 444), secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1990 dal Tribunale di
Pistoia nel procedimento penale a carico di Riccioni Lorenzo,
iscritta al n. 435 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale,
dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Pistoia, con ordinanza 4 aprile 1990,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 248
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e
442, rectius 444, secondo comma, del codice di procedura penale,
lamentando che essi consentono l'applicazione della pena richiesta
senza accertamento di responsabilità, in riferimento agli artt. 13,
primo e secondo comma, 27, secondo comma, 101 e 111 primo comma,
della Costituzione;
Considerato che analoghe questioni sono state ritenute non fondate
con sentenza n. 313 del 1990 e che l'ordinanza non adduce nuovi
argomenti;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte Costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 248 delle disposizioni di attuazione del
codice di procedura penale e 442, rectius 444, secondo comma, del
codice di procedura penale, promossa dall'ordinanza in epigrafe, in
riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 27, secondo comma,
101 e 111, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI