Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question already ruled unconstitutional in 1990. The court declares the question inadmissible because it concerns a provision previously found unconstitutional. This procedural ruling prevents re-litigation of the same constitutional issue regarding abbreviated trials.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because it concerned Article 452 of the Criminal Procedure Code, which had already been ruled unconstitutional in a prior 1990 decision. The Tribunal of Avezzano raised the issue regarding the prosecutor's right to dissent and the judge's ability to reduce sentences, but the Court noted the matter was already settled. Consequently, the court refused to re-examine the constitutionality of the same provisions, upholding the principle of legal certainty and finality in constitutional adjudication.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 26, comma 2, Law 87/1953; Art. 9, comma 2, Integrative Norms: A constitutional question already declared inadmissible or unconstitutional by a prior judgment is manifestly inadmissible if re-raised by a lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a
carico di Scarfo' Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.
Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio
1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede la possibilità, per il giudice del dibattimento, di valutare
il dissenso del P.M. in ordine all'instaurazione del giudizio
abbreviato";
Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata
anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo,
donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del
codice di procedura penale;
e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già
dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo
comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non
prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta
di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,
ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa
applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.
442, secondo comma, dello stesso codice.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice
di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo
con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il
pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di
trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non
prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene
ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare
all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo
comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di
Avezzano con ordinanza del 17 maggio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.
Il Presidente e Redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI