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Ordinanza 528/1990 ECLI:IT:COST:1990:528 Generato dall'IA

Italian Constitutional Court dismisses a constitutional question already ruled unconstitutional in 1990. The court declares the question inadmissible because it concerns a provision previously found unconstitutional. This procedural ruling prevents re-litigation of the same constitutional issue regarding abbreviated trials.

Numero d'incarto Ordinanza 528/1990
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Constitutional Court declared the constitutional question inadmissible because it concerned Article 452 of the Criminal Procedure Code, which had already been ruled unconstitutional in a prior 1990 decision. The Tribunal of Avezzano raised the issue regarding the prosecutor's right to dissent and the judge's ability to reduce sentences, but the Court noted the matter was already settled. Consequently, the court refused to re-examine the constitutionality of the same provisions, upholding the principle of legal certainty and finality in constitutional adjudication.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 26, comma 2, Law 87/1953; Art. 9, comma 2, Integrative Norms: A constitutional question already declared inadmissible or unconstitutional by a prior judgment is manifestly inadmissible if re-raised by a lower court.

Parole chiave

Generato dall'IA
manifestly inadmissible constitutional question legal certainty prior judgment re-litigation Criminal Procedure Code finality of judgment esclusione del dibattimento pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 26, comma 2, Law 87/1953
Art. 9, comma 2, Integrative Norms for Constitutional Court Proceedings

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 183/1990
Generato dall'IA

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Testo completo

ha pronunciato la seguente

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a

carico di Scarfo' Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del registro

ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice

relatore Giovanni Conso.

Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio

1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24

della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non

prevede la possibilità, per il giudice del dibattimento, di valutare

il dissenso del P.M. in ordine all'instaurazione del giudizio

abbreviato";

Considerato che l'ordinanza di rimessione è stata pronunciata

anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito direttissimo,

donde, appunto, l'applicabilità dell'art. 452, secondo comma, del

codice di procedura penale;

e che questa Corte, con sentenza n. 183 del 1990, ha già

dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 452, secondo

comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non

prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta

di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso,

ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa

applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art.

442, secondo comma, dello stesso codice.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice

di procedura penale, già dichiarato costituzionalmente illegittimo

con sentenza n. 183 del 1990, nella parte in cui non prevede che il

pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di

trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,

debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non

prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene

ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare

all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo

comma, dello stesso codice, questione sollevata dal Tribunale di

Avezzano con ordinanza del 17 maggio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 novembre 1990.

Il Presidente e Redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI